Tutta la Lombardia in zona arancione rafforzata dal 5 al 14 marzo: chiudono le scuole
Il governatore Fontana "anticipa" la decisione di Cts e Ministero attesa per domani: firmato il documento che terrà aperti solo gli asili nido e imporrà ulteriori limitazioni agli spostamenti
Proprio nelle ore in cui tutti attendono di sapere quale sarà il futuro della Lombardia da lunedì 8 marzo (ancora zona arancione o zona rossa?), il governatore Attilio Fontana ha anticipato i tempi provando a contenere quanto prima l'espandersi del contagio, che ormai avanza a ritmi sempre più veloci. Fontana ha firmato un'ordinanza che renderà l'intera Lombardia zona arancione «rafforzata» dalle 00:00 di domani, 5 marzo, fino a domenica 14 marzo.
Cosa cambia in zona arancione rafforzata
La principale novità rispetto all'attuale zona arancione "normale" in cui ci troviamo è che tutte le scuole, di ogni ordine e grado (a esclusione solamente degli asili nido), chiuderanno, con obbligo di didattica a distanza. «La situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia - sottolinea un comunicato del Pirellone -, anche in relazione alle classi di età più giovani».
Parallelamente, lo smart working verrà «fortemente consigliato» a tutte le attività che lo potranno attuare e incentivare. I negozi resteranno aperti, ma in essi ci potrà andare soltanto un componente per nucleo familiare, e gli spostamenti verso le seconde case (ora teoricamente concessi) sono vietati.
In sostanza, l'intero territorio regionale viene uniformato alla condizione in cui, nelle scorse settimane, erano stati messi diversi Comuni lombardi, come l'intero provincia di Brescia, quella di Como, e otto Comuni bergamaschi sul Sebino al confine con il bresciano.
Decisione presa dopo la crescita dei ricoveri
La decisione del governatore arriva nel momento in cui tornano a preoccupare seriamente i numeri relativi alle ospedalizzazioni: stando agli ultimi dati disponibili, sono infatti 4.545 i pazienti ricoverati per Covid nei reparti ordinari degli ospedali lombardi e 532 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva, ben oltre la soglia critica del trenta per cento.
«La Commissione indicatori Covid-19 di Regione Lombardia - spiega il presidente Attilio Fontana - a seguito dell’analisi dei dati effettuata, ha condiviso la necessità di superare la differenziazione tra aree assumendo interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale con l’obiettivo, oltre che di contenere l’incremento di contagi, di preservare le aree non ancora interessate da una elevata incidenza».
La nuova ordinanza andrà a "inglobare" le precedenti. Ecco, nel dettaglio, cosa prevede il nuovo provvedimento regionale:
Art. 1) Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia
Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le seguenti misure:
1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;
2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:
• le attività di laboratorio sono garantite;
• resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
3. Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
4. si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
6. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
7. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
8. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
9. non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
10. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia