Clemenza per chi ruba poco ma il ladro in casa rischia 8 anni
Una settimana fa il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo introduttivo di una nuova causa di non punibilità per i reati sanzionati fino a 5 anni di reclusione o con la sola pena pecuniaria. Viene prevista, infatti, l’archiviazione per quei reati caratterizzati da «particolare tenuità del fatto». Quasi a bilanciamento della misura, anche alla luce delle pesanti critiche arrivate dall’opposizione, il Governo ha annunciato inoltre un aumento della pena per i furti in appartamento che verranno puniti con la detenzione da 2 ad 8 anni, anziché da 1 a 6. La pubblicazione del nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale è avvenuta nei giorni scorsi e facciamo un po’ di chiarezza su cosa cambierà.
I criteri: particolare tenuità e non abitualità. La riforma, attuativa della cosiddetta legge “Svuota carceri”, introduce nel nostro codice penale il nuovo articolo 131-bis che prevede la non punibilità del fatto quando l’offesa è caratterizzata da comportamenti occasionali e di scarsa gravità. Due sono, quindi, i criteri per l’applicazione della nuova causa di non punibilità: la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo causato (ad esempio il modesto valore economico della cosa rubata) e la non abitualità del comportamento dell'autore, che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver già commesso altri reati dello stesso tipo in precedenza. Soltanto se sussistono entrambe queste condizioni lo Stato concederà i benefici previsti dal decreto, archiviando il fatto e rinunciando, quindi, ad applicare una sanzione penale. L’obiettivo è quello di evitare che fatti commessi occasionalmente e che hanno una carica lesiva trascurabile “otturino” la giustizia penale italiana.
I limiti. In ogni caso, l’offesa non può essere ritenuta lieve e non può, dunque, scattare l’archiviazione, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, con crudeltà o sevizie, in violazione del sentimento di pieta per gli animali o, ancora, in condizioni di minorata difesa della persona offesa, anche in riferimento alla sua età. Inoltre, la nuova causa di non punibilità non si applica a quelle condotte che, come conseguenze non volute (derivanti quindi da colpa e non da dolo), hanno provocato la morte o le lesioni gravissime di una persona.
A quali reati si applica? La nuova causa di non punibilità si applica ai reati che prevedono la sola pena pecuniaria o la pena detentiva di massimo 5 anni. L’elenco degli illeciti ricompresi è lungo (sarebbero 112) ed eterogeneo. Si va dai piccoli furti ai reati contro la pubblica amministrazione quali, ad esempio, l’abuso d’ufficio e la corruzione, dai reati contro la giustizia agli illeciti contro la persona, come le lesioni e le percosse. Sono compresi, inoltre, molti reati riguardanti l’infortunistica sul lavoro e reati quali l’evasione, la violenza privata, il danneggiamento e la truffa. Ambiti diversi, insomma, e fattispecie piuttosto gravi a cui è sensibile anche l’opinione pubblica e dove non sempre sarà facile valutare la tenuità del fatto.
È questo, dunque, il punto della riforma più criticato dall’opposizione, in particolare dal leader di Lega Nord Matteo Salvini. «Contro la depenalizzazione di 112 reati odiosi – ha detto Salvini – noi entro primavera raccogliamo le firme e cancelliamo per referendum questa schifezza perché in Italia serve più sicurezza».
Nessun automatismo e nessuna depenalizzazione. Non sono previsti automatismi: spetterà sempre al giudice la decisione sulla tenuità o meno del fatto, anche sulla base della valutazione della personalità di chi lo ha commesso, tenendo in debito conto anche l’eventuale opposizione delle vittime. Il rischio, forse, è quello di lasciare ai magistrati un margine di discrezionalità troppo ampio che potrebbe portare ad un’applicazione disomogenea della nuova causa di non punibilità.
In ogni caso, l’archiviazione non pregiudica il risarcimento del danno in sede civile e l’eventuale riconoscimento della tenuità sarà inserito nel casellario giudiziale per evitare che il medesimo soggetto possa usufruirne una seconda volta. Ciò a prova del fatto che è errato parlare di “depenalizzazione”. Come spiega la relazione al decreto legislativo, infatti, l’esclusione da punibilità introdotta non è un verdetto di assoluzione ma, al contrario, accerta in maniera definitiva che il reato è stato commesso, ma da persona dichiarata non punibile.
Di seguito la lista dei reati a cui potrà essere applicata la nuova causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto".
- Abbandono di persone minori o incapaci
– Abusivo esercizio di una professione
– Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
– Abuso d’ufficio
– Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
– Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
– Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute
– Appropriazione indebita
– Arresto illegale
– Assistenza agli associati (anche mafiosi)
– Attentato a impianti di pubblica utilità
– Attentati alla sicurezza dei trasporti
– Atti osceni
– Atti persecutori (stalking)
– Commercio o somministrazione di medicinali guasti
– Commercio di sostanze alimentari nocive
– Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
– Corruzione di minorenne
– Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
– Corruzione
– Danneggiamento
- Danneggiamento a seguito d’incendio
– Danneggiamento seguito da inondazione,frana valanga
– Danneggiamento di informazioni e programmi informatici
– Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
– Detenzione di materiale pornografico
– Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi
– Diffamazione
– Divieto di combattimento tra animali
– Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
– Evasione
– Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
– False informazioni al P.M.
– Falsità materiale del P.U.
– Favoreggiamento personale
– Favoreggiamento reale
– Frode informatica
– Frode in emigrazione
– Frode nelle pubbliche forniture
– Frode processuale
– Frodi contro le industrie nazionali
– Frode nell’esercizio del commercio
– Furto
– Gioco d’azzardo
– Impiego dei minori nell’accattonaggio
– Incesto
– Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
– Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
– Ingiuria
– Ingresso abusivo nel fondo altrui
– Insolvenza fraudolenta
– Interferenze illecite nella vita privata
– Interruzione di pubblico servizio
– Intralcio alla giustizia – art.377 c.p.
– Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi
- Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui
– Invasione di terreni o edifici
– Istigazione a delinquere
– Istigazione a disobbedire alle leggi
– Lesione personale
– Lesioni personali colpose
– Maltrattamento di animali
– Malversazione a danno dei privati
– Malversazione a danno dello Stato
– Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
– Manovre speculative su merci
– Millantato credito
– Minaccia
– Occultamento di cadavere
– Oltraggio a P.U.
– Oltraggio a un magistrato in udienza
– Omessa denuncia di reato da parte del P.U.
– Omicidio colposo
– Omissione di referto
– Omissione di soccorso
– Patrocinio o consulenza infedele
– Peculato mediante profitto dell’errore altrui
– Percosse
– Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi
– Procurata evasione
– Procurata inosservanza di pena
– Resistenza a P.U.
– Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
– Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro
– Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
– Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale
– Rifiuto di atti d’ufficio.Omissione
– Rissa
– Simulazione di reato
– Sostituzione di persona
– Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro
– Sottrazione di persone incapaci
– Sottrazione e trattenimento di minori all’estero
– Stato d’incapacità procurato mediante violenza
– Traffico d’influenze illecite
– Truffa
– Turbata libertà degli incanti
– Turbativa violenta del possesso di cose immobili
– Usurpazione di funzioni pubbliche
– Uccisione di animali
– Uccisione o danneggiamento di animali altrui
– Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
– Vilipendio delle tombe
– Vilipendio di cadavere
– Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
– Violazione di domicilio
– Violazione di domicilio commessa dal P.U.
– Violazione di sepolcro
– Violazione di sigilli
– Violazione degli obblighi di assistenza familiare
– Violenza o minaccia a P.U.
– Violenza privata
– Violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato