Ecco i ventitré modi per poter andare in pensione nel 2020

Si fa presto a dire: “Vado in pensione”. Perché nel 2020 ci sono ben ventitré modi diversi per poterla conquistare. Una creatività legislativa tutta italiana. Ecco le 23 opzioni; verifica se appartieni a una di queste.
1) Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo; 2) Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo; 3) Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione; 4) Pensione di vecchiaia in totalizzazione con paesi esteri; 5) Pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti nate nel 1952; 6) Pensione di vecchiaia in regime di “cumulo”; 7) Pensione di vecchiaia per i lavoratori invalidi in misura non inferiore all’ 80%; 8) Pensione di vecchiaia per i lavoratori non vedenti; 9) Anticipo pensionistico (A.Pe.) sociale; 10) RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata); 11) Pensione supplementare; 12) Pensione anticipata nel sistema retributivo; 13) Pensione anticipata per i lavoratori precoci; 14) Pensione anticipata “quota 100”; 15) Pensione anticipata nel sistema retributivo con il cumulo delle contribuzioni; 16) Pensione di anzianità in regime di totalizzazione; 17) Pensione anticipata in totalizzazione estera; 18) Pensione di anzianità con l’ “Opzione donna”; 19) Pensione anticipata per i dipendenti che avrebbero maturato entro il 2012 i requisiti “ante Fornero”; 20) Pensione anticipata a 64 anni per gli iscritti alla Gestione Separata – cumulo; 21) L’ISO pensione (esodo dei lavoratori anziani); 22) Indennizzo ai commercianti che restituiscono la licenza; 23) Lavori usuranti o gravosi.
Il Patronato Inas Cisl, ha pubblicato un vademecum che illustra le diverse opportunità di pensionamento di vecchiaia o anticipato, alla luce delle novità contenute nella Legge di Bilancio per il 2020. Dal manuale sono escluse le pensioni di invalidità/inabilità e le pensioni indirette.
1) Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo - È il pensionamento “tipo”, valido per chi poteva far valere almeno un contributo accreditato prima del 1996. Richiede il raggiungimento congiunto di 2 requisiti, quello anagrafico e quello contributivo. Il requisito contributivo è fissato in 20 anni di versamenti, pari a 1040 settimane, quello anagrafico è stabilito, senza differenza tra uomini e donne e tra “autonomi” o dipendenti, a 67 anni. Una volta raggiunti ambedue i requisiti si può andare in pensione dal mese successivo. Per la contribuzione accreditata dal 1° gennaio 2012 il calcolo è contributivo.
2 - Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo “puro” - È il tipo di pensione che riguarda coloro che non hanno maturato contributi prima del 1° gennaio del 1996. Occorre maturare congiuntamente i 20 anni di versamento e l’età pensionabile che è fissata a 67 anni. Se non si hanno 20 anni di versamento oppure la pensione maturata è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale si va in pensione a 71 anni anche con soli 5 anni di contributi.
3 - Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione - Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, Casse per i liberi professionisti, ecc....) può ottenere un unico trattamento pensionistico. Occorre avere almeno 20 anni complessivi di versamenti e aver compiuto, nel 2020, 66 anni di età. Una volta raggiunti i requisiti, la decorrenza della pensione è fissata dal 19° mese successivo.
4 - Pensione di vecchiaia in totalizzazione con paesi esteri - Chi ha versamenti previdenziali in paesi dell’Unione Europea o in quelli che hanno sottoscritto convenzioni “previdenziali” con l’Italia, per ottenere la pensione di vecchiaia, beneficia di un riconoscimento gratuito del lavoro svolto nei paesi esteri. C’è, però, un’importante peculiarità: il periodo di lavoro all’estero viene valutato esclusivamente ai fini del diritto alla pensione, e non per determinarne l’importo.
5 - Pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti nate nel 1952 - La Riforma Fornero prevede una agevolazione per le lavoratrici dipendenti nate da aprile a dicembre del 1952 e che possono far valere, al 31 dicembre del 2012, almeno 20 anni di versamenti. In questi casi la pensione di vecchiaia si matura con uno “sconto” rispetto alla normale età pensionabile ovvero a 64 anni e 7 mesi di età.
6 - Pensione di vecchiaia in regime di “cumulo” - Il “cumulo contributivo” consente, ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia. La pensione è calcolata con il meccanismo del “pro quota” ovvero il metodo secondo il quale ognuna delle Gestioni interessate liquida la parte di propria competenza con le regole specifiche della Gestione.
7 - Pensione di vecchiaia per i lavoratori invalidi in misura non inferiore all’ 80% - I lavoratori dipendenti che sono riconosciuti dall’INPS in misura almeno pari all’80 per cento vanno in pensione di vecchiaia - se in possesso di almeno 20 anni di contributi - a 61 anni di età se uomo e a 56 anni se donna. La pensione decorre dal 13° mese successivo al raggiungimento dei requisiti.
8 - Pensione di vecchiaia per i lavoratori non vedenti - I lavoratori non vedenti accedono alla pensione di vecchiaia con 10 anni di contributi versati dopo il riconoscimento della cecità e, rispettivamente Lavoratori dipendenti; uomini a 56 anni di età; donne a 51 anni di età.
9 - Anticipo pensionistico (A.PE.) sociale - In attesa di raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia chi si trova in particolari condizioni: disoccupato con ammortizzatori sociali scaduti da più di 3 mesi; invalido civile dal 74 per cento; 30 anni ctb; chi assiste familiari conviventi entro il secondo grado gravemente handicappati; chi è addetto a lavori faticosi o usuranti. – 36 anni di ctb - può ottenere l’APE sociale. Si tratta di una indennità che è erogata dallo Stato. Può accedere all’APE sociale chi ha compiuto i 63 anni di età ed ha almeno 30 anni di versamenti (36 anni per gli addetti ai lavori faticosi).
10 - La R.I.T.A. - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, consente l'erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l'età pensionabile. La RITA ricorre al capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza complementare. Questa somma, in sostanza, può essere riscosso in anticipo (sia parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell'iscritto) sotto forma di rendita mensile in attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria. Potranno accedere alla RITA dal 1° gennaio 2018 due tipologie di soggetti: Prima tipologia: a) cessazione dell’attività lavorativa; b) raggiungimento, entro cinque anni dal momento in cui si smette di lavorare, dell’età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (attualmente 67); c) al momento della domanda si devono avere almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza; d) sempre al momento della domanda si devono avere 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico complementare cui si chiede la R.I.T.A. Seconda tipologia: a) cessazione dell’attività lavorativa; b) essere disoccupato dopo la cessazione dell’attività lavorativa per più di 24 mesi; c) raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione; d)avere almeno 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari.
11 - Pensione supplementare - È una prestazione erogata a domanda a chi è titolare di una pensione di un fondo diverso dall’INPS ed ha anche contributi versati all’INPS o alla cosiddetta Gestione Separata. La legge riconosce a chi non ha raggiunto un numero di contributi necessari per il diritto a una pensione "autonoma", e che è titolare di altra pensione diretta erogata altro Ente (INPDAP o altro Fondo obbligatorio), la possibilità di chiedere il riconoscimento di una pensione. Le uniche condizioni richieste per ottenere queste "micro-pensioni" sono quelle di aver compiuto l’età pensionabile per vecchiaia e di essere già titolare di un altro trattamento pensionistico.
12 - Pensione anticipata nel sistema retributivo - È la prestazione che si raggiunge, indipendentemente dall’età anagrafica, quando di possono far valere, nel 2020, 42 anni e 10 mesi di contributi (conta tutta la contribuzione) per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il requisito contributivo crescerà nel tempo ma è stato bloccato fino al 2026 così come si incrementerà nel tempo l’aspettativa di vita. La pensione decorre dal terzo mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l’attività lavorativa, per i lavoratori dipendenti.
13 - Pensione anticipata per i lavoratori precoci - Coloro che possono far valere almeno un anno di contributi da lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età, possono accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto a 41 anni. L’opportunità riguarda i disoccupati con ammortizzatori sociali scaduti da più di 3 mesi; gli invalidi oltre il 74 per cento; “caregivers” chi assiste familiari conviventi entro il secondo grado gravemente handicappati; gli addetti a lavori faticosi esplicitamente indicati nella legge.
La pensione decorre dal terzo mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l’attività lavorativa, per i lavoratori dipendenti.
14 – Pensione anticipata con “quota 100” - Tutti i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni = “Quota 100”.
15 - Pensione anticipata nel sistema retributivo con il cumulo delle contribuzioni - Chi ha versamenti in più gestioni (INPS, Gestione Separata, INPDAP, Casse Professionali, ecc.) può accedere alla pensione anticipata se, sommando i diversi “spezzoni” raggiunge, rispettivamente per uomini e donne, i 42 anni e 10 mesi e i 41 anni e 10 mesi di versamenti.
16 - Pensione di anzianità in regime di totalizzazione - Per maturare il diritto la pensione di anzianità in regime di totalizzazione è indispensabile far valere, senza alcun requisito anagrafico, un'anzianità contributiva complessiva di almeno 40 anni e 10 mesi di contributi escludendo, però, dal computo i contributi figurativi per disoccupazione e malattia. Così come per la pensione di vecchiaia in totalizzazione anche in questo caso per raggiungere il requisito contributivo si sommano solo i periodi di contribuzione non coincidenti versati nelle diverse gestioni. la pensione di anzianità in totalizzazione scatta dal 21° mese successivo a quello nel quale è stato raggiunto il requisito contributivo.
17 - Pensione anticipata in totalizzazione estera - Come per la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione estera, chi ha versato, oltre che in Italia, contributi in uno dei Paesi dell’Unione Europea o in uno Stato estero convenzionato con l’Italia, può ottenere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi, rispettivamente per uomini e donne, sommando i versamenti italiani con quelli esteri. Anche in questo caso la quota di pensione pagata dall’INPS sarà determinata in base ai versamenti fatti nel nostro Paese mentre quella estera sarà calcolata secondo le regole del Paese estero.
18 - Pensione di anzianità con l’ “Opzione donna” - Consente alle lavoratrici dipendenti e autonome di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, accedendo alla “vecchia” pensione di anzianità. Il requisito per avvalersi di questa opportunità è quello di poter far valere, entro il 31 dicembre del 2019, 58 anni di età (elevati a 59 anni per chi ha contributi versati come artigiana o commerciante o coltivatrice diretta), 35 anni di contributi, esclusi quelli per disoccupazione o malattia. L’anticipazione, però, comporta l’accettazione di un assegno pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo. L'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
19 - Pensione anticipata per i dipendenti che avrebbero maturato entro il 2012 i requisiti “ante Fornero” - Una disciplina particolare è prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato i requisiti per la pensione di anzianità nel 2012 con quota 96, visto che in quell’anno avrebbero raggiunto i 35 anni di contributi e 61 di età o 36 anni di contributi e 60 di età. Si tratta di un correttivo, analogo a quello previsto per le lavoratrici dipendenti nate nel 1952, che consente agli interessati di accedere alla pensione a 64 anni e 7 mesi di età.
20 - Pensione anticipata a 64 anni per gli iscritti alla Gestione Separata “pensione con “computo” - Chi ha contributi nella Gestione Separata ha a disposizione un particolare strumento normativo per ottenere la pensione di vecchiaia in questa gestione - comprensiva anche dei versamenti fatti come dipendente o autonomo - al compimento dei 63 anni di età, a cui vanno aggiunti gli incrementi per il crescere dell’aspettativa di vita. In pratica il lavoratore può accedere nel 2018 alla pensione di vecchiaia a 64 anni di età unitamente a 20 anni di contributi a condizione che l'importo pensionistico sia superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (importo che per il 2020 è di 1.287,52 euro).
21 - L’ISO pensione (esodo dei lavoratori anziani) - È una particolare forma di anticipo della pensione. È la possibilità che viene data ai “lavoratori anziani”, dipendenti da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, di anticipare, sino ad un massimo di sette anni rispetto all’età pensionabile in vigore o al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata, il conseguimento del trattamento pensionistico.
22 – Indennizzo ai commercianti che restituiscono la licenza commerciale - L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa ai commercianti ed equiparati che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia e restituiscono la licenza commerciale. Sono destinatari di tale beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti
23 - Lavori usuranti o gravosi - Per godere dei benefici è richiesto che le attività usuranti siano state svolte per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. La domanda Per conseguire il beneficio gli interessati devono presentare domanda entro il 1° Maggio dell’anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti. La domanda non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante.