Bloccata nel traffico dopo l'allagamento della galleria San Roberto, per il Tar può rifare la prova del concorso
La commissione le aveva negato la possibilità di sostenerla in altra data, ma l'insegnante ha fatto ricorso e i giudici le hanno dato ragione
La candidata può rifare la prova: a stabilirlo è il Tar, che con la sentenza depositata il 23 ottobre scorso ha accolto il ricorso contro il Ministero di Valentina Alongi, insegnante precaria di 36 anni. Lo scorso 9 settembre, non aveva potuto partecipare a un concorso a causa dell'allagamento della galleria San Roberto, a Bonate Sopra sull'asse interurbano, dopo le forti piogge e i problemi riscontrati in tutta la Bergamasca.
Aveva chiesto alla commissione di poter prendere parte alla prossima data disponibile, ma quest'opzione le era stata negata per via di un'interpretazione del regolamento. Una posizione che, però, è stata giudicata come non corretta dai giudici.
Bloccata nel traffico
L'insegnante, di Valletta Brianza nel Lecchese, come riportato oggi (lunedì 4 novembre) dal Corriere Bergamo, era partita alle 4.45 per arrivare entro le 8 all'istituto tecnico Golgi di Brescia. Avrebbe dovuto percorrere gli ottanta chilometri di distanza nel giro di un'ora e tredici minuti, arrivando in tempo per sostenere la prova pratica per l'insegnamento di ruolo nelle materie scientifiche, dopo aver già superato la preselezione e l'orale.
Tuttavia, alle 6.20 sull'asse era in coda ormai da tre quarti d'ora. Aveva chiamato la protezione civile, ma le avevano detto che non sarebbe mai riuscita ad arrivare a Brescia e prima non era stato pubblicato alcun avviso. Ne comparirà uno prima delle 9, sulla pagina Facebook del Comune di Bonate Sopra.
La possibilità negata e il ricorso
Quella mattina, mentre era bloccata, aveva chiamato più volte l'istituto chiedendo di parlare con la presidente della commissione, ma era riuscita a raggiungerla solo il giorno dopo. In ogni caso, la possibilità di fare la prova mancata il 30 settembre, l'ultima data utile, le era stata negata. Ciò per via di una clausola del regolamento del concorso, secondo cui «gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, non giustificano l’assenza del candidato con conseguente esclusione dalla selezione».
Il Tar, però, ha dato ragione alla ricorrente, spiegando che la chiusura in via emergenziale della strada non era da considerarsi come impedimento soggettivo, che la clausola riguardava la sola prova scritta e che non c'era alcun impedimento affinché potesse ripetere la prova nella prossima e ultima data utile. Adesso, la commissione dovrà fissarne un'altra per farle sostenere la prova, in una sessione in cui sarà l'unica candidata, entro trenta giorni dal deposito della sentenza.