Da lunedì a Bergamo è vietata la vendita e il consumo di bevande da asporto dalle 19 alle 7
L'ordinanza riguarda tutte le tipologie di bevande, alcoliche e analcoliche. Chi vuole ordinare un drink con gli amici potrà farlo, ma seduto ai tavoli dei bar all'aperto
Da lunedì 26 aprile i bar e i ristoranti potranno tornare a servire i propri clienti al tavolo fino alle 22. Tuttavia, per evitare pericolosi assembramenti nelle ore serali e notturne, il Comune di Bergamo vieterà la vendita di bevande da asporto (alcoliche e non, ad esclusione dell’acqua) dalle 19 alle 7 del mattino successivo e ne vieterà il consumo nelle aree pubbliche e private a uso pubblico, compresi parchi, giardini e ville.
L’ordinanza è stata firmata oggi pomeriggio (venerdì 23 aprile) dal sindaco Giorgio Gori. Il provvedimento fa parte di una strategia già sperimentata nel 2020 e che punta a una «città viva e sicura». L’obiettivo è quello di favorire la convivialità all’aria aperta, sostenendo i titolari dei locali, ma evitando in ogni modo di favorire una ripresa dei contagi.
In questa direzione si muovono anche le precedenti decisioni di Palazzo Frizzoni, che ha cancellato la tariffa per l’occupazione del suolo pubblico (al momento valida fino al 30 giugno, ma si sta lavorando a una proroga) e concesso spazi all’aperto per installare dehors in tutta la città.
Il testo dell’ordinanza
Tutti i giorni dalle 19 fino alle ore 7 del giorno successivo dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19:
- è vietata la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione dell’acqua. Sarà sempre consentita la somministrazione, esclusivamente con servizio al tavolo, all’esterno dell’esercizio (dehor). Il servizio all’interno dei locali – ad oggi non consentito - sarà autorizzato solo in relazione alle disposizioni del Governo e/o di Regione Lombardia;
- è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie e grandi strutture di vendita purché in contenitori chiusi;
- è vietata la consumazione di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica), ad esclusione dell’acqua, su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
- resta consentita la vendita con consegna a domicilio da parte delle predette attività commerciali, di somministrazione e artigianali.
- resta fermo l’obbligo di cui all’art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande di adottare idonee misure affinché, all’uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare rumore o disturbo alle persone.