Nuovo colpo di scena a Ponteranica: il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar di Brescia, confermando che il rigetto dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione dell’antenna 5G, all’interno del Parco dei Colli di Bergamo, era perfettamente valido.
La pronuncia rappresenta a questo punto una vittoria significativa per l’ente, che aveva ribadito nei mesi scorsi il suo impegno nel preservare il valore ambientale, storico e paesaggistico dell’area. Un ruolo che per il Parco era stato messo in dubbio dalla sentenza del Tribunale regionale, che aveva invece palesato la necessità di conciliare tutela del patrimonio con un presunto interesse pubblico, anche se garantito da strutture di proprietà di privati.
Una lunga battaglia giudiziaria
La vicenda ha origine nell’estate del 2024, quando una società di telecomunicazioni – Inwit spa, capofila del progetto Italia 5G finanziato con fondi Pnrr, insieme a Vodafone – aveva fatto richiesta per installare la struttura in un sito di particolare pregio paesaggistico nel comune vicino al capoluogo, vicino al nucleo storico del Castello della Moretta. All’interno del Parco dei Colli, quasi inutile specificarlo, i vincoli ambientali e paesaggistici sono molto rigorosi, proprio per preservare un’area di quasi cinquemila ettari e ricca di boschi, colline e testimonianze storiche e monumentali.
Nel novembre 2024, la Commissione per il paesaggio del Parco aveva negato l’autorizzazione paesaggistica, motivandolo con l’elevata sensibilità dei luoghi e l’impatto negativo dell’antenna sul contesto collinare tutelato. La decisione aveva come riferimento diretto le norme istitutive dei parchi regionali e gli obiettivi di salvaguardia paesaggistica.
Un esito molto diverso da quello di Valtesse, dove in un tennis club era stato realizzato in fretta a giugno 2024 un impianto. Accanto al quale, a circa trecento metri di distanza, ne era comparso un altro in un’area verde. Con grande disappunto di numerosi residenti.
Il Tar e la reazione del Parco
Tuttavia, nel luglio 2025 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Tar) di Brescia aveva accolto il ricorso di Inwit, annullando il diniego dell’ente. Secondo il Tar, le infrastrutture di telecomunicazione – tra cui le stazioni radio base come l’antenna proposta – devono essere considerate opere di urbanizzazione primaria e possono pertanto essere ubicate anche in aree soggette a vincolo paesaggistico, in considerazione del loro ruolo nella realizzazione di servizi pubblici essenziali, dalla sanità alla sicurezza alla connettività sociale.
Questa interpretazione era stata tuttavia fortemente contestata dal Parco, che lamentava come la sentenza del Tar potesse determinare un «pressoché totale svuotamento delle funzioni istituzionali dell’ente», incapace di esercitare il proprio ruolo nel tutelare il paesaggio, secondo quanto invece previsto dall’articolo 9 della Costituzione. Per questo, si era impugnata la decisione dei giudici davanti al Consiglio di Stato.
GUARDA LA GALLERY (6 foto)
Operai al lavoro sull'impianto
L'antenna tra le case
La conferma del Consiglio di Stato
Pochi giorni fa, si è arrivati quindi al pronunciamento della Sesta sezione del Consiglio di Stato, che ha dato torto ai giudici di primo grado, sostenendo che il Parco dei Colli aveva esercitato in maniera legittima la sua discrezionalità tecnico-valutativa nel negare l’autorizzazione. Nel testo della sentenza, si afferma che le valutazioni dell’ente parco non risultano generiche o stereotipate, ma spiegano in maniera esaustiva il valore tutelato e i possibili effetti negativi del progetto sul paesaggio.
Inoltre, viene escluso che la pubblica amministrazione abbia l’obbligo di bilanciare l’interesse paesaggistico con quello degli operatori di telecomunicazioni. Per il Consiglio di Stato, inoltre, le misure mitigate proposte dall’azienda, come la colorazione verde del palo, la recinzione ricoperta e l’installazione di siepi attorno alla struttura, non erano sufficienti a superare l’incompatibilità paesaggistica evidenziata dal Parco.
La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente in materia di tutela paesaggistica, perché ribadisce il ruolo centrale degli enti parco nel valutare interventi che possono avere un impatto duraturo sul territorio. Infine, ricorda come la protezione del paesaggio sia un valore costituzionalmente protetto, da difendere con rigore.