Atteggiamenti equivoci e un bacio rubato: condannato osteopata 51enne per violenza sessuale
Il giudice ha stabilito una condanna a due anni. Se confermata in cassazione, sospensione di due anni dalla professione
Condannato a due anni dalla corte presieduta dal giudice Giovanni Petillo, con pena sospesa e provvisionale di diecimila euro, l'osteopata 51enne con studio a Capriate finito a processo con l'accusa di violenza sessuale su una paziente di 38 anni. Lei aveva raccontato, nella sua denuncia, che c'erano state manovre improprie e che le aveva preso le mani e gliele aveva messe sulle sue parti intime. A un certo punto, il tentativo di un bacio, contro il volere della donna.
I disaccordi sul video mostrato in Aula
La Difesa rappresentata dall'avvocato Nicolò Meazza, come riportato oggi (giovedì 4 maggio) dal Corriere Bergamo, però, nega che ci siano stati atti inappropriati come descritto dalla parte lesa, spiegando che però il bacio sì, c'era stato, ma l'aveva cercato lei. In Aula l'Accusa, con il pm Paolo Mandurino, ha mostrato parti del video che la signora aveva girato nel corso della terza seduta (gli atteggiamenti equivoci sarebbero cominciati dalla seconda), tramite il suo cellulare nascosto nella borsa. Riprendeva in diretta Whatsapp, mentre il marito era in collegamento dalla sua macchina nel parcheggio ed il padre era in sala d'attesa, pronto eventualmente a intervenire.
Il legale del professionista, tuttavia, sostiene che in quel bacio «la retroversione del collo è da parte della signora» e che inoltre ci sia stata una «selezione chirurgica del video», perché secondo lui nel filmato la donna avrebbe girato la testa, cercandolo, per una decina di volte in totale. La 38enne ha poi sostenuto di aver detto «Basta non ce la faccio più» e che l'altro si era scusato, ma nelle sequenze mostrate non si sentono i due che parlano.
Il consulente della Difesa e l'arringa dell'Accusa
In aula, poi, è stato portato come consulente dalla Difesa l'osteopata Agostino Castioni, che ha già offerto i suoi responsi in passato, per altri casi, al Tribunale di Milano. Ha sostenuto che le manovre compiute dall'imputato fossero corrette, ma che per farle in zone del corpo "particolari" ci debba sempre essere il consenso del paziente. Un passaggio che, per il pm, in questo caso non sarebbe avvenuto. Il magistrato ha inoltre sostenuto che quelle non fossero «manovre di avvicinamento» dovute alla terapia, bensì «manovre di toccamento».
Al momento, si tratta del primo grado di giudizio: se la condanna dovesse essere confermata in Cassazione, i giudici hanno disposto la sospensione dalla professione per due anni.