Limiti, modalità, istruzioni

Guida completa al Bonus bebè (che da oggi può essere richiesto)

Guida completa al Bonus bebè (che da oggi può essere richiesto)
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Da lunedì 11 maggio è possibile presentare le domande per richiedere il Bonus bebè, l’assegno di natalità che la legge concede per ogni figlio nato o adottato tra il primo gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. La notizia arriva dall’Inps, che nei giorni scorsi ha diffuso una circolare contenente le istruzioni per richiedere il beneficio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Che cos’è. Il Bonus bebè è un assegno annuo di 960 euro per ogni figlio nato o adottato tra il primo gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. Il bonus verrà corrisposto mensilmente (80 euro al mese) fino al compimento del terzo anno di età del bimbo o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

Chi ne ha diritto. L’assegno può essere richiesto da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno.

 

 

I limiti di reddito. Il bonus spetta solo ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, abbiano una dichiarazione ISEE non superiore ai 25mila euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7mila euro annui l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato: 1.920 euro (160 euro al mese).

Come si chiede. La domanda va presentata all’Inps ed esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei tre canali previsti: i servizi telematici accessibili direttamente tramite Pin (qui), il Contact Center (numero verde 803.164, numero gratuito da rete fissa, o numero 06.164.164, numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante) o, infine, rivolgendosi ai patronati.

Quando va chiesto. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita del bimbo o del suo ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. Per le nascite o adozioni avvenute tra il primo gennaio 2015 e il 27 aprile 2015 (data in cui è entro in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha reso operativo il bonus) il termine di tre mesi per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile scorso e scade, dunque, il 27 luglio 2015. Per le domande presentate oltre i 90 giorni, invece, l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

 

 

Va richiesto ogni anno. No, la domanda si deve presentare una sola volta per ciascun figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017. Va, invece, ripresentata ogni anno la dichiarazione ISEE, pena la decadenza dal beneficio.

E il fisco? Il bonus non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con gli altri aiuti previsti per le famiglie.

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia. Nella circolare è prevista una clausola di salvaguardia: l’Inps deve monitorare mensilmente l’andamento delle spese. Se nei primi tre mesi il monitoraggio dovesse mostrare un superamento delle spese rispetto alle previsioni (202 milioni di euro per l’anno 2015; 607 milioni di euro per l’anno 2016; 1.012 milioni di euro per l’anno 2017; 1.012 milioni di euro per l’anno 2018; 607 milioni di euro per l’anno 2019; 202 milioni di euro per l’anno 2020), scatterebbe il blocco di nuove domande fino ad una nuova assegnazione di risorse e la rideterminazione dell’assegno mensile o dei parametri ISEE per accedervi.

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