Osio Sotto

«Il distanziamento anti-ludopatia non vale per le sale scommesse»: l’incredibile sentenza del Tar

Annullati due punti del regolamento comunale dopo il ricorso di un esercente

«Il distanziamento anti-ludopatia non vale per le sale scommesse»: l’incredibile sentenza del Tar
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Il Tar della Lombardia ha bocciato il regolamento di Osio Sotto, stabilendo che il distanziometro previsto dalla legge regionale contro la ludopatia non va applicato alle sale scommesse. Come riporta Agipronews, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di un esercente a cui la Questura di Bergamo aveva negato la licenza per l’apertura di una sala scommesse, sulla base del distanziometro di 500 metri introdotto dal regolamento comunale del comune dell’hinterland bergamasco.

Nella sentenza il tar ha ricordato che la norma regionale prevede effettivamente una distanza minima dai luoghi “sensibili” ma solo per l’installazione di apparecchi da gioco come le slot machine e le videolottery. «È dunque solo in riferimento a tale tipologia di giochi e non alle mere sale scommesse – scrivono i giudici - che può esercitarsi il potere limitativo assegnato dalla legge all’ente locale».

Il regolamento di Osio Sotto, inoltre, presenta un altro punto problematico, relativo all’inserimento di nuovi punti sensibili da cui è necessario rispettare la distanza minima. La legge regionale, infatti, concede la possibilità ai Comuni di ampliare l’elenco di questi luoghi.

Tuttavia, il regolamento comunale «inserisce tra i siti sensibili anche gli sportelli bancari, postali o bancomat esorbitando palesemente dalle pur ampie competenze che la legge regionale attribuisce ai comuni, non essendo evidenziato alcun profilo connesso alla sicurezza urbana, alla viabilità, o al disturbo della quiete pubblica». I due punti critici del regolamento sono quindi stati annullati.

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