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Inail: il Covid è riconosciuto infortunio sul lavoro, ma non è immediata la responsabilità penale del datore

L'Istituto ha chiarito la questione: «L’andamento epidemiologico rende difficile individuare una responsabilità».

Inail: il Covid è riconosciuto infortunio sul lavoro, ma non è immediata la responsabilità penale del datore
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La dichiarazione dei giorni scorsi dell’Inail, di certificare il contagio da Covid-19 paragonabile a un infortunio sul lavoro aveva destato preoccupazione e una certa reazione da parte dei datori di lavoro per le conseguenze penali che ne deriverebbero. Ne è seguita immediatamente una precisazione da parte dell’Istituto. Il presidente Franco Bettoni spiega che «dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro, per cui occorre la prova del nesso di causalità tra il danno subito e il fatto che lo ha determinato, oltre che del dolo o della colpa del datore di lavoro». Il Presidente dell’Inail ribadisce, inoltre, che «i documenti realizzati con l’Istituto superiore di sanità sono stati approvati dal Comitato tecnico scientifico presso la Protezione civile. Non si tratta - dice - di linee guida alle imprese, ma di raccomandazioni fornite ai decisori politici». In sostanza l’Istituto ribadisce che Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

Franco Bettoni

«In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali - scrive l’Inail in un comunicato -, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail».


Non è immediato, né semplice il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto e soprattutto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale. Si parte sempre dalla presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. «E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro».

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