Poche ore prima che il premier Giuseppe Conte annunciasse la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali in Italia (è atteso a breve il testo del decreto), anche il governatore regionale Attilio Fontana aveva pubblicato un’ordinanza che disponeva ulteriori chiusure e divieti per i cittadini lombardi al fine di contenere il diffondersi dei contagi. Decisioni che rispetto a quelle annunciate da Palazzo Chigi sono ancor più severe e restrittive.
Il provvedimento di Regione Lombardia è in vigore da oggi (domenica 22 marzo) fino al 15 aprile e comprende la proroga e l’irrigidimento di diverse misure, tra cui le limitazioni agli spostamenti e la chiusura dei negozi (QUI il testo integrale dell’atto firmato da Fontana).
In sintesi l’atto prevede:
- Gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella in cui si risiede;
- Sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici, che dovranno comunque mantenere la distanza di sicurezza (sono previste sanzioni da 5 mila euro).
- Chi ha sintomi riconducibili al Coronavirus (tosse, difficoltà respiratorie e febbre superiore a 37,5 °C) deve rimanere “presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”;
- Nelle strutture sanitarie si dovrà misurare la temperatura del personale prima del turno di lavoro: “il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporta l’effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell’attività lavorativa”;
- Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per le persone soggette a quarantena perché positive al virus
- Sono chiusi gli uffici delle amministrazioni pubbliche tranne quelli che riguardano l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- Sono chiusi i negozi di beni non essenziali fino al 15 aprile;
- Sono sospesi tutti i mercati scoperti;
- Si “raccomanda” di misurate la temperatura corporea anche ai clienti nei supermercati e nelle farmacie, ai dipendenti dei luoghi di lavoro e a chi viene fermato dalle forze dell’ordine;
- Chiudono i distributori automatici del tipo “h24” che distribuiscono alimenti confezionati e bevande;
- Le slot machine e i televisori nelle tabaccherie devono rimanere spenti;
- Restano aperte edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai
- Restano garantiti (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie) i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, le attività di gestione rifiuti;
- Sono chiusi gli “esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” nelle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante tranne che quelli lungo le autostrade, che però devono vendere soltanto prodotti da asporto e da consumarsi all’esterno;
- Sono sospese “le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività”;
- Rimangono chiusi i ristoranti, ma possono continuare a lavorare per le consegne a domicilio;
- Sono chiusi gli studi professionali tranne per le attività “relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza”;
- Le attività produttive che non dovranno chiudere dovranno comunque limitare “al massimo gli spostamenti all’interno dei siti” e “l’accesso agli spazi comuni”; si invitano inoltre tutte le attività al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
- Sono chiusi i cantieri, ad eccezione di quelli legati alla costruzione o alla manutenzione di “strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza”;
- Chiudono tutti gli alberghi e le attività ricettive non legate alla gestione dell’epidemia: i clienti hanno 72 ore dall’emanazione dell’ordinanza per lasciare le strutture;
- E’ vietato l’accesso a parchi, ville aree gioco e giardini pubblici; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. I cani vanno portati fuori entro i 200 metri dalla propria casa, “con obbligo di documentazione”; è vietato l’accesso a parchi, aree gioco e giardini pubblici;
- Rimangono chiuse le palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, impianti sciistici, musei e luoghi di cultura. Sono sospesi gli eventi sportivi e le funzioni religiose fino al 15 aprile;
- Rimangono chiuse le scuole di ogni ordine e grado, le università e i luoghi per le attività formative in presenza.