Regione Lombardia: cosa è chiuso e cosa è vietato (spiegato in pochi, chiari punti)
Prima del nuovo decreto di Conte, il governatore Fontana aveva preso nuove, dure misure valide fino al 15 aprile. Ecco cosa prevede il provvedimento (lo sport, in realtà, non è vietato)
Poche ore prima che il premier Giuseppe Conte annunciasse la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali in Italia (è atteso a breve il testo del decreto), anche il governatore regionale Attilio Fontana aveva pubblicato un’ordinanza che disponeva ulteriori chiusure e divieti per i cittadini lombardi al fine di contenere il diffondersi dei contagi. Decisioni che rispetto a quelle annunciate da Palazzo Chigi sono ancor più severe e restrittive.
Il provvedimento di Regione Lombardia è in vigore da oggi (domenica 22 marzo) fino al 15 aprile e comprende la proroga e l’irrigidimento di diverse misure, tra cui le limitazioni agli spostamenti e la chiusura dei negozi (QUI il testo integrale dell’atto firmato da Fontana).
In sintesi l’atto prevede:
- Gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella in cui si risiede;
- Sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici, che dovranno comunque mantenere la distanza di sicurezza (sono previste sanzioni da 5 mila euro).
- Chi ha sintomi riconducibili al Coronavirus (tosse, difficoltà respiratorie e febbre superiore a 37,5 °C) deve rimanere “presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”;
- Nelle strutture sanitarie si dovrà misurare la temperatura del personale prima del turno di lavoro: “il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporta l’effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell’attività lavorativa”;
- Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per le persone soggette a quarantena perché positive al virus
- Sono chiusi gli uffici delle amministrazioni pubbliche tranne quelli che riguardano l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- Sono chiusi i negozi di beni non essenziali fino al 15 aprile;
- Sono sospesi tutti i mercati scoperti;
- Si “raccomanda” di misurate la temperatura corporea anche ai clienti nei supermercati e nelle farmacie, ai dipendenti dei luoghi di lavoro e a chi viene fermato dalle forze dell’ordine;
- Chiudono i distributori automatici del tipo “h24” che distribuiscono alimenti confezionati e bevande;
- Le slot machine e i televisori nelle tabaccherie devono rimanere spenti;
- Restano aperte edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai
- Restano garantiti (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie) i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, le attività di gestione rifiuti;
- Sono chiusi gli “esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” nelle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante tranne che quelli lungo le autostrade, che però devono vendere soltanto prodotti da asporto e da consumarsi all’esterno;
- Sono sospese “le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività”;
- Rimangono chiusi i ristoranti, ma possono continuare a lavorare per le consegne a domicilio;
- Sono chiusi gli studi professionali tranne per le attività “relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza”;
- Le attività produttive che non dovranno chiudere dovranno comunque limitare “al massimo gli spostamenti all’interno dei siti” e “l’accesso agli spazi comuni”; si invitano inoltre tutte le attività al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
- Sono chiusi i cantieri, ad eccezione di quelli legati alla costruzione o alla manutenzione di “strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza”;
- Chiudono tutti gli alberghi e le attività ricettive non legate alla gestione dell’epidemia: i clienti hanno 72 ore dall’emanazione dell’ordinanza per lasciare le strutture;
- E’ vietato l’accesso a parchi, ville aree gioco e giardini pubblici; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. I cani vanno portati fuori entro i 200 metri dalla propria casa, “con obbligo di documentazione”; è vietato l’accesso a parchi, aree gioco e giardini pubblici;
- Rimangono chiuse le palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, impianti sciistici, musei e luoghi di cultura. Sono sospesi gli eventi sportivi e le funzioni religiose fino al 15 aprile;
- Rimangono chiuse le scuole di ogni ordine e grado, le università e i luoghi per le attività formative in presenza.