La magistratura: un errore

Responsabilità civile delle toghe Cosa cambierà con la riforma

Responsabilità civile delle toghe Cosa cambierà con la riforma
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Sono all’esame della Camera proprio in queste ore e potrebbero diventare legge già mercoledì 25 febbraio le nuove regole sulla responsabilità civile dei magistrati. Si tratta di uno dei provvedimenti più discussi della riforma della giustizia, fortemente voluto dal premier Mattero Renzi sull’onda del motto «chi sbaglia paga». In attesa del voto del Parlamento facciamo un po’ di chiarezza su cosa si di intende per responsabilità civile delle toghe e come potrebbe cambiare.

Di che cosa si tratta. Quando si parla di responsabilità civile delle toghe si fa riferimento all’obbligo di risarcimento che sorge in capo ai magistrati qualora, con un comportamento, atto o provvedimento posto in essere nell’esercizio delle proprie funzione, abbiano cagionato un danno ingiusto. Il danno in questione è risarcibile solo se il magistrato ha agito con dolo (coscienza e volontà) o con colpa grave, è esclusa dunque la responsabilità per colpa lieve. Il magistrato è civilmente responsabile anche nel caso di diniego di giustizia, ovvero quando, trascorso il termine previsto dalla legge per il compimento dell’atto, persiste nel ritardare, omettere o rifiutare uno o più atti di ufficio senza giustificato motivo. Ovviamente, nel caso in cui la condotta del magistrato integri gli estremi di un reato si ricadrà nella responsabilità penale, disciplinata dalla legislazione ordinaria in materia di diritto penale.

Tornando alla responsabilità civile delle toghe, invece, la norma di riferimento è la Legge Vassalli (L. 117/1988) - oggi oggetto di riforma - in forza della quale la colpa grave delle toghe sussiste in quattro casi determinati: per violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, per l’affermazione o la negazione, determinate da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento e per l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.

La clausola di salvaguardia e il filtro sui ricorsi. L’attività di interpretazione di norme di diritto o quella di valutazione del fatto e delle prove non può in ogni caso, dare luogo a responsabilità civile del magistrato. Si tratta della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, molto discussa, in quanto pone dubbi sul sottile confine esistente fra l’attività (lecita) di interpretazione e quella (illegittima) di violazione della legge.

La responsabilità civile delle toghe, inoltre, è una responsabilità solo indiretta. Infatti, chi intende chiedere il risarcimento del danno che ritiene di aver subito, non può agire direttamente contro il magistrato, ma deve agire contro lo Stato. Quest’ultimo potrà, poi, rivalersi nei confronti del magistrato, ma la misura della rivalsa può consistere, al massimo, in un terzo del suo stipendio annuo. L’azione di responsabilità civile, infine, prima di dare il via alla fase di giudizio è sottoposta ad un controllo preliminare di ammissibilità da parte della magistratura stessa (“filtro sui ricorsi”).

Cosa cambia? Il disegno di legge del Governo Renzi interviene, anche sotto la spinta dell’Unione europea, in maniera molto incisiva sul tema della responsabilità civile dei magistrati. Innanzitutto, viene riscritta la definizione di colpa grave: in particolare, la valutazione del comportamento lesivo diventa “oggettiva”, essendo sufficiente la manifesta violazione della legge o del diritto dell’Unione europea, a prescindere dal comportamento soggettivo del giudice e cioè dalla sua negligenza inescusabile. Viene, poi, inserita la “responsabilità per travisamento del fatto e delle prove” e viene di molto temperata la “clausola di salvaguardia”, non più invocabile in caso di colpa grave o dolo del magistrato.

Atra importante modifica è quella che riguarda l’azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato, che diventa obbligatoria e la cui misura viene incrementata fino ad un massimo della metà dello stipendio annuo del magistrato (prima, come visto, era fino a un massimo di un terzo dello stipendio).

Infine, la riforma prevede l’abrogazione del filtro di ammissibilità del ricorso, al fine di «rendere più immediata ed effettiva la responsabilità del magistrato» – come chiarito nella relazione introduttiva al disegno di legge.

Le reazioni della magistratura. Le toghe sono tutte concordi nel ritenere che si tratti di una riforma sbagliata, che mina l’indipendenza e l’autonomia della magistratura e che introduce misure “inutilmente punitive”. L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) è fortemente critica sul testo e, in particolare, sull’eliminazione del filtro sui ricorsi e sull’introduzione - come ulteriore fonte di responsabilità per i giudici - del “travisamento del fatto e delle prove”.

Secondo Sabelli, presidente dell’ANM, è una riforma che sarà fonte di gravi ricadute sull'esercizio della giurisdizione perché «affollerà i tribunali di azioni strumentali, di processi sui processi in cui la parte più forte potrà alterare i delicati equilibri che sottendono le regole del giudizio». Il timore, infatti, è che senza il filtro si metterebbero giudici e Pm a rischio di azioni presentate per creare condizioni di incompatibilità al fine di liberarsi del magistrato sgradito.

La magistratura, unita nelle critiche, si mostra però divisa nelle soluzioni da adottare. "Magistratura Indipendente" vorrebbe scioperare per «osteggiare con forza e determinazione» questa misura «punitiva nei confronti dei magistrati». "L’Associazione Nazionale Magistrati", però, ha detto no allo sciopero il quale, come affermato da Sabelli, «sarebbe una testimonianza disperata ed impotente e sarebbe percepita come la manifestazione di una casta che difende il privilegio».

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