Nuova ordinanza della Regione: ecco le novità riguardanti mascherine e mezzi pubblici
Non ci sono grandissime novità: l'utilizzo delle protezioni funzionerà più o meno come adesso (all'aperto si possono non usare). Decisamente più novità, invece, per quanto riguarda il trasporto pubblico e anche le funzioni religiose
In Lombardia fino al 10 settembre resterà in vigore l’obbligo di utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi, mentre all’aperto sarà necessaria nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. Resta comunque indispensabile averla sempre con sé, per poterla indossare anche sui mezzi di trasporto pubblico. È quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana, che entrerà in vigore da domani, sabato 1 agosto.
Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro resta obbligatoria la misurazione della temperatura corporea per il datore e per i dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti. Qualora dovesse risultare superiore a 37.5 gradi non sarà consentito l’accesso e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
Inoltre, il provvedimento ha annunciato una serie di novità riguardanti la regolamentazione del servizio di trasporto pubblico locale, dove sarà sempre obbligatorio coprirsi naso e bocca con una mascherina. Nel dettaglio, il documento prevede:
- per i mezzi auto-filo-tranviari utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale di tipo interurbano: è consentito occupare la totalità dei posti a sedere e la metà dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
- per i mezzi utilizzati per i servizi metropolitani e auto-filo-tranviari di trasporto pubblico urbano e suburbano: è consentito occupare la totalità dei posti a sedere e la metà dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
- per i treni utilizzati per i servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale: è consentito occupare la totalità dei posti a sedere e la metà dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
- per i mezzi utilizzati per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari: è consentito occupare la totalità dei posti a sedere per i quali il mezzo è omologato;
- per i servizi di linea e non di linea di navigazione: è consentito occupare la totalità dei posti a sedere e la metà dei posti in piedi previsti dalla licenza di navigazione;
- per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico funiviario (come funivie, cabinovie, seggiovie e funicolari): è consentito occupare la totalità dei posti a sedere e la metà dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
- anche in relazione alla ripresa dell’anno scolastico, per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico effettuati con scuolabus o con un altro mezzo è consentito occupare la totalità dei posti a sedere e la metà dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
- per i servizi taxi e di noleggio con conducente di cui alla L 21/1992: ai componenti dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già preorganizzati è consentito derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale.
Infine, sono previste nuove disposizioni anche per lo svolgimento delle celebrazioni religiose. Il numero di partecipanti alla funzione è determinato dal numero di posti utilizzabili per garantire la distanza minima di sicurezza (pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti), in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, purché entro il limite massimo di 350 persone. Sono possibili deroghe a questo limite previa relazione di un tecnico che attesti una superiore capienza della struttura.
Ulteriori specifiche contenute nell’ordinanza e informazioni dettagliate sugli allegati sono consultabili al seguente link.