Assenze ingiustificate, col nuovo disegno di legge una tutela in più per il datore di lavoro
Chiacchio (Cisal): «È una misura che va a contrastare una pratica diffusa dei dipendenti per aver accesso alla Naspi. Crediamo possa garantire maggiore trasparenza»
È giunta l’approvazione della Camera del disegno di legge cosiddetto “Collegato Lavoro 2024”, che ora è passato in discussione al Senato per l’approvazione definitiva. Il Ddl definisce alcuni temi in materia di lavoro, in particolare nell’ambito della cessazione del rapporto di lavoro con la previsione delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti. Un tema molto sentito e atteso non soltanto dalle aziende, ma anche dagli addetti ai lavori, per la gestione del rapporto di lavoro. Ne parliamo con Pietro Domenico Chiacchio di Cisal Bergamo.
Quale impatto ha il nuovo decreto lavoro approvato alla Camera?
«Il Ddl in materia di lavoro, attualmente approvato alla Camera e in attesa di approvazione al Senato, contiene una significativa novità in materia di cessazione del rapporto di lavoro con la previsione delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti o dimissioni di fatto. Si tratta di una misura che ha l’obiettivo di contrastare una pratica diffusa - che molto spesso rallenta l’attività aziendale, destando non poche preoccupazioni ai datori di lavori - in cui i lavoratori si assentano per un periodo prolungato dal lavoro senza giustificare l’assenza e senza più ripresentarsi. Lo scopo è quello di attendere un licenziamento e, quindi, di ottenere tutti i diritti collegati a tale istituto. Primo fra tutti: il diritto alla percezione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi, ndr), che non spetterebbe nel caso in cui il dipendete rassegnasse telematicamente le proprie dimissioni volontarie. Sono infatti diversi i casi di assenze prolungate sul posto di lavoro che costringono i datori di lavoro dapprima all’avvio di un procedimento disciplinare con la contestazione delle assenze ingiustificate e, successivamente, sulla base di quanto previsto dalla legge e dal contratto collettivo applicato, al licenziamento con relativo accollo del ticket di licenziamento. Il Ddl in questione da un lato non consentirà più al lavoratore di utilizzare l’espediente delle assenze prolungate per ottenere un licenziamento per giusta causa e dall’altro sgraverà le aziende dai costi, già onerosi, aggiuntivi derivanti dal finanziamento della Naspi».
C’è il rischio che si riproponga il fenomeno delle dimissioni in bianco?
«Ritengo di no. Diversamente da quanto si legge online, il Ddl non ha previsto un ritorno alle dimissioni in bianco che, vale la pena ricordarlo, sono tutt’oggi un fenomeno illegale e che nulla hanno a che vedere con le dimissioni per fatti concludenti. Le dimissioni in bianco, infatti, oltre a considerarsi un fenomeno ormai relegato al passato a cui si è posto fine con l’introduzione delle dimissioni telematiche, ritraggono una pratica abusiva mediante la quale il datore di lavoro, in sede di assunzione, richiedeva di firmare una lettera di dimissioni priva di data di modo che quest’ultimo potesse poi utilizzarle per sottrarsi al pagamento del ticket di licenziamento anche in caso di recesso datoriale. Con tale pratica si era soliti mascherare un recesso voluto dall’azienda sfuggendo, in questo modo, alla rigida e stringente normativa prevista per i licenziamenti individuali. Le dimissioni di cui si parla oggi, invece, prevedono che il lavoratore venga considerato dimissionario dopo l’assenza ingiustificata oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato, ovvero - in mancanza di previsione contrattuale - di assenza prolungata per 15 giorni, senza che l’impresa sia ostaggio dei lavoratori più “furbi”. Qualora, invece, il lavoratore dimostri che l’assenza non sia stata giustificata per cause di forze maggiori che ne hanno impedito la comunicazione al datore, il rapporto di lavoro non verrà automaticamente risolto».
Qual è il punto di vista di Cisal e del mondo del terziario in generale?
«Cisal e le aziende del terziario appoggiano tale misura nella consapevolezza che la stessa possa snellire il processo di chiusura del rapporto di lavoro in tutti i casi in cui il dipendente non abbia intenzione di rientrare sul posto di lavoro. Questa misura ha tutte le potenzialità sia per garantire una maggiore trasparenza nella gestione delle assenze ingiustificate, sia per ridurre i costi economici delle imprese e, a livello macroeconomico, ridurre il carico di risorse pubbliche derivante dall’erogazione della Naspi nelle ipotesi di non spettanza del sussidio poiché, appunto, legato ad assenze dalle quali si possa evincere la volontà del dipendente di interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro».
Come si certificano da parte delle aziende le dimissioni per fatti concludenti?
«La nuova misura, come di consueto, ha sollevato preoccupazioni circa possibili abusi da parte dei datori di lavoro. Tuttavia, il legislatore ha previsto importanti correttivi di tipo pratico e sostanziale. Il datore, infatti, allo scopo di garantire una maggiore trasparenza ed evitare abusi - di qualsiasi genere e da qualsiasi parte -, prima di considerare il rapporto di lavoro risolto è tenuto a effettuare una comunicazione all’Itl, il quale valuterà la genuinità della condotta e la veridicità dei fatti posti a fondamento delle dimissioni di fatto. In questa prospettiva, il ruolo dell’Itl si rende necessario per assicurare che la nuova normativa venga utilizzata in maniera equa, senza ledere in alcun modo i diritti delle parti coinvolte».
Anche parecchi deputati e senatori (vedi Angelucci) non si presentano in parlamento accampando scuse, quando invece si tratta di propaganda politica nel proprio territorio di provenienza
Lunga vita a questi medici
Sarebbe ora di intervenire anche nei confronti dei medici che troppo facilmente danno i giorni di mutua. E non facciamo finta di nulla, alcuni non ti visitano nemmeno. Quanti giorni vuoi?
Tra lazzaroni e datori di lavoro che pagano con un tozzo di pane... fate voi
speriamo che finalmente si ponga rimedio ad una anomalia che penalizza le aziende di ogni ordine e grado