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Bar e ristoranti: attenti ai falsi automatismi nella cessione delle licenze commerciali

La questione, piuttosto lineare per il caso di “nuova attività”, assume connotati assai spigolosi e incerti per il caso in cui appartenga ad aziende o rami d’azienda

Bar e ristoranti: attenti ai falsi automatismi nella cessione delle licenze commerciali
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di Francesco Spirito

La normativa nazionale in materia di licenze commerciali è contemplata, per i diversi e rispettivi profili di operatività, nel d.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante la “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, e nel d.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

La licenza commerciale è un requisito imprescindibile per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in una prospettiva di necessitata verifica del rispetto di normati standard di sicurezza e qualità, a piena tutela dei consumatori.

L’art. 19 della L. 241/90 completa il quadro normativo di riferimento, andando a disciplinare il «passaggio delle licenze commerciali», che può avvenire - in assenza di regolamentazioni particolari e per il caso di assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali - attraverso una semplice segnalazione certificata di inizio attività.

Senza andare a scomodare analisi sistematiche della materia, occorre ricordare come elemento centrale della disciplina sia il vincolo funzionale tra la licenza commerciale e il fondo su cui l’attività viene esercitata. L’esercizio dell’attività commerciale impone, in altri termini, la necessaria disponibilità fisica di un locale, che deve risultare idoneo e conforme alle disposizioni normative applicabili (edilizia, urbanistica, sanitaria, ecc...).

La questione, piuttosto lineare per il caso di “nuova attività”, assume connotati assai spigolosi e incerti per il caso in cui la licenza commerciale appartenga ad aziende o rami d’azienda al centro di cessioni e compravendite, anche per il tramite di aste giudiziarie. In questi casi, un’attenta analisi della normativa in ambito (compresi alcuni regimi speciali, come quello applicato dal Comune di Venezia) porta ad affermare come la possibilità di re-intestare la licenza presupponga la disponibilità (quantomeno per il periodo di completamento del relativo iter procedimentale) del fondo di provenienza, circostanza che non sempre si verifica e che, se setacciata dai competenti Uffici comunali, porterebbe a numerose sorprese, per il numero di licenze invalide, proprio per effetto dell’insussistenza del richiamato requisito.

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