Sicurezza sul lavoro

I formatori per la sicurezza sul lavoro: che cosa prevede la legge

I formatori per la sicurezza sul lavoro: che cosa prevede la legge
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Il ruolo del formatore per la sicurezza sul posto di lavoro è disciplinato da una serie di aspetti normativi indicati dal D. Lgs. n. 81 del 2008, e in particolare dal comma 8 dell’articolo 6 del decreto in questione. In effetti, esso delegava alla Commissione Consultiva Permanente l’impegno di definire i criteri di qualificazione della figura del formatore della sicurezza. In seguito è stato redatto il Decreto Interministeriale del 6 marzo del 2013, in base al quale viene ritenuto qualificato il formatore in possesso del prerequisito minimo – vale a dire il possesso del diploma di scuola di secondo grado – e di almeno uno di sei criteri indicati nel documento. Solo i datori di lavoro che eseguono formazione nella propria azienda sono esentati dal prerequisito minimo.

Il primo e il secondo criterio

Il primo criterio prevede di avere eseguito, nel corso degli ultimi tre anni, almeno 90 ore di docenza nel settore tematico che è oggetto della formazione, ma solo in qualità di docente esterno (vale a dire non all’interno della propria azienda). il secondo criterio include una laurea che deve essere coerente con gli argomenti che sono oggetto della formazione o corsi post laurea come dottorati di ricerca, master o specializzazioni nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro. Sempre nel secondo criterio rientra almeno un requisito fra precedenti esperienze in qualità di docente o un percorso di formazione sulla didattica che sia durato non meno di 24 ore: in alternativa, sono ammessi anche un master in scienze della comunicazione, il diploma triennale o l’abilitazione all’insegnamento. Per quel che riguarda le precedenti esperienze in qualità di docente, è necessario che si tratti di almeno 32 ore effettuate nel corso degli ultimi 3 anni se la docenza riguardava salute e sicurezza sul lavoro, o di almeno 40 ore effettuate nel corso degli ultimi 3 anni se la docenza riguardava qualunque altra materia, o ancora di almeno 40 ore se la docenza, di qualunque materia, è stata svolta in affiancamento.

Il terzo criterio

Il terzo criterio riguardante il conseguimento della qualifica di formatore sicurezza consiste in un attestato di frequenza a un corso di formazione (seguito da una verifica dell’apprendimento) in tema di sicurezza e salute sul lavoro della durata di almeno 64 ore, a cui si devono aggiungere 12 o più mesi di esperienza professionale o lavorativa nell’area tematica che è oggetto di insegnamento. Un altro requisito è un percorso di formazione riguardante la didattica con durata non inferiore a 24 ore: per esempio, il corso Formazione dei Formatori. Valgono anche le precedenti esperienze in qualità di docente, sempre secondo le prerogative indicate poco sopra.

Il quarto criterio

Il quarto criterio prevede un attestato di frequenza a corsi di formazione (seguiti da verifica dell’apprendimento) in materia di sicurezza e salute sul lavoro di durata non inferiore a 40 ore, oltre a non meno di 18 mesi di esperienza professionale o lavorativa nell’area tematica che è oggetto dell’insegnamento. Inoltre, deve essere soddisfatto un requisito tra precedenti esperienze in qualità di docente e un percorso di formazione riguardante la didattica, con i parametri già evidenziati in precedenza.

Il quinto criterio

Vediamo ora il quinto criterio, che presuppone un’esperienza professionale o di lavoro di almeno 3 anni nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro coerente con gli argomenti oggetto di docenza. A ciò si deve aggiungere almeno un requisito fra precedenti esperienze in qualità di docente e un percorso di formazione sulla didattica, in linea con quanto si è visto per gli altri criteri.

Il sesto criterio

Il sesto e ultimo criterio, infine, è relativo ad almeno sei mesi di esperienza in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione o almeno dodici mesi di esperienza in qualità di addetto al servizio di prevenzione e protezione, tenendo conto del fatto che questo riduce la possibilità di insegnare unicamente al macro settore ATECO di riferimento. L’altro requisito è, come sempre, uno fra le precedenti esperienze in qualità di docente e il percorso di formazione sulla didattica, con le alternative rappresentate dal master in scienze della comunicazione, dal diploma triennale o dall’abilitazione alla docenza.

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