Ottenere un finanziamento senza rinunciare ai macchinari che tengono in piedi la produzione è il sogno di qualsiasi imprenditore, e oggi quel sogno ha un nome preciso.
Il pegno mobiliare non possessorio ha rivoluzionato il rapporto tra imprese e credito, permettendo di offrire garanzie reali senza perdere la disponibilità dei beni.
A spiegare nel dettaglio come funziona questo strumento è Andrea Centofanti, avvocato civilista e partner dello Studio Legale Rappazzo, che ne ha analizzato le ricadute concrete per il tessuto imprenditoriale italiano.
Cos’è il pegno mobiliare non possessorio e perché supera i limiti del modello tradizionale
Il pegno mobiliare non possessorio rappresenta una forma di garanzia reale che consente all’imprenditore di vincolare beni mobili a favore di un creditore, mantenendone però il pieno possesso e la possibilità di utilizzo.
Si tratta di una figura giuridica atipica rispetto al modello codicistico tradizionale disciplinato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice Civile, dove invece lo spossessamento del bene costituisce un requisito essenziale per la validità della garanzia.
Come sottolinea l’avvocato Centofanti, “l’innovazione sta proprio nel superamento dello spossessamento, che nel pegno tradizionale spesso rendeva lo strumento poco compatibile con l’attività d’impresa”. Il quadro normativo che ha dato vita a questo istituto affonda le radici nel D.L. 59/2016 (il cosiddetto “Decreto Banche”), successivamente convertito con modifiche dalla Legge 119/2016 e reso operativo dal Decreto Ministeriale 114/2021.
L’effettiva possibilità di utilizzo si è concretizzata soltanto il 15 giugno 2023, quando l’Agenzia delle Entrate ha aperto il Registro informatico dei Pegni mobiliari non possessori presso l’Ufficio Provinciale-Territorio di Roma.
Da quel momento le imprese italiane possono finalmente accedere a una forma di credito che valorizza il patrimonio aziendale senza bloccarne l’operatività quotidiana.
Quali beni possono essere dati in garanzia e come funziona la rotatività
L’oggetto del pegno non possessorio può comprendere beni mobili materiali e immateriali destinati all’esercizio dell’impresa, inclusi quelli futuri e i crediti commerciali, purché determinati o determinabili.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2021 ha individuato 25 categorie merceologiche ammissibili, che spaziano dai macchinari industriali ai diritti di proprietà intellettuale, dalle attrezzature alle partecipazioni societarie. Restano invece esclusi dalla disciplina i beni mobili registrati come automobili e veicoli, per i quali l’ordinamento prevede forme di pubblicità e garanzia specifiche.
Uno degli aspetti più interessanti dell’istituto è la cosiddetta rotatività del pegno, che Centofanti definisce “uno dei tratti più innovativi” della disciplina. In pratica, salvo diverso accordo tra le parti, l’imprenditore può liberamente trasformare, alienare o sostituire i beni dati in garanzia senza che questo comporti l’estinzione del vincolo.
Il pegno si trasferisce automaticamente sul prodotto della trasformazione, sul corrispettivo della vendita o sul bene sostitutivo acquistato, senza effetti novativi e senza necessità di ulteriori formalità.
Il Registro informatico e le tutele per creditore e debitore
La funzione pubblicitaria che nel pegno tradizionale era assolta dalla consegna materiale del bene viene qui sostituita dall’iscrizione nel Registro informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Questa iscrizione ha efficacia costitutiva ai fini dell’opponibilità ai terzi: come precisa Centofanti, “la prelazione diventa opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nel registro”, garantendo certezza giuridica alla posizione del creditore. La durata dell’iscrizione è fissata in dieci anni ed è rinnovabile, mentre la cancellazione può avvenire su accordo delle parti o per via giudiziale.
In caso di inadempimento del debitore, il creditore dispone di una pluralità di rimedi alternativi disciplinati dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 59/2016. Le opzioni includono la vendita dei beni oggetto di pegno, l’escussione dei crediti fino a concorrenza della somma garantita e, se previsto contrattualmente, anche la locazione o l’appropriazione dei beni secondo criteri di valutazione prestabiliti.
Un elemento spesso trascurato riguarda la neutralità soggettiva del creditore: la normativa non impone che il soggetto garantito sia un intermediario bancario, aprendo così la strada a forme di finanziamento alternative come il direct lending e le emissioni obbligazionarie.
Applicazioni pratiche e settori di maggiore utilizzo
I numeri del primo anno di attività del Registro fotografano uno strumento ancora in fase di rodaggio ma con un potenziale enorme: 119 domande di iscrizione e un valore garantito complessivo che supera i 6,8 miliardi di euro.
I settori che hanno mostrato maggiore interesse sono quello dei macchinari industriali, che pesa per quasi il 50% delle formalità registrate, seguito dal comparto agricolo e zootecnico con oltre il 25% delle operazioni. La flessibilità dell’istituto lo rende particolarmente adatto alle PMI che necessitano di mantenere in esercizio i beni strumentali alla propria attività produttiva.
Un’applicazione particolarmente interessante riguarda le società calcistiche professionistiche, un ambito su cui Centofanti ha sviluppato una specifica competenza.
Nel calcio professionistico il valore economico risiede prevalentemente in asset immateriali come i diritti televisivi, gli accordi di sponsorizzazione e i contratti con i calciatori, tutti elementi che generano la gran parte dei ricavi ma che risultavano difficilmente valorizzabili come garanzia.
Il pegno non possessorio permette di utilizzare queste risorse per ottenere finanziamenti senza bloccarne l’utilizzo né interferire con l’attività sportiva, superando l’inadeguatezza delle garanzie tradizionali rispetto a modelli economici ad alta intensità immateriale. Come abbiamo visto, il pegno mobiliare non possessorio si conferma uno strumento capace di cambiare le regole del gioco nell’accesso al credito per le imprese italiane.
La possibilità di mantenere la piena operatività sui beni dati in garanzia, unita alla flessibilità della rotatività e alla pluralità di tutele per il creditore, ne fanno una soluzione moderna e coerente con le esigenze del tessuto produttivo contemporaneo. Come sintetizza efficacemente l’avvocato Centofanti, si tratta di “uno strumento tecnico, ma con ricadute molto concrete: può migliorare l’efficienza del credito e sostenere lo sviluppo dell’impresa senza comprometterne l’operatività”.