Accordo siglato

Cosa cambia con il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro per il settore edile

Il 21 febbraio, le parti sociali hanno sottoscritto il rinnovo, valido fino al 30 giugno 2028. Previste semplificazioni amministrative e procedurali

Cosa cambia con il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro per il settore edile
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Il 21 febbraio 2025, le parti sociali del settore edile - Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, insieme ai sindacati FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil - hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per l’industria e le cooperative dell’edilizia, con validità dal 1° febbraio 2025 al 30 giugno 2028. Numerose le novità, che riguardano imprese e lavoratori, in particolare relative alle semplificazioni amministrative e procedurali che il settore Edile attendeva da anni.

Le parti, al fine di assicurare un incremento salariale davvero significativo agli addetti del settore, hanno stabilito un incremento della paga base al fine di tutelare e rafforzare il potere d’acquisto. La principale novità, però, riguarda l’introduzione del D.U.E (Denuncia Unica Edizia). L’impegno delle parti sociali si è concentrato sull’obiettivo al fine di ridurre gli effetti negativi e garantire l’omogeneità e la semplificazione degli adempimenti datoriali, introducendo un nuovo modello telematico di denuncia edilizia.

Tale sistema di Denuncia Unica Edile entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2025 e, da tale data, le imprese del settore dovranno dichiarare alla Cassa Edile le ore lavorate e non lavorate relative al proprio personale dipendente. In aggiunta, la D.U.E dovrà contenere ulteriori informazioni - bloccanti ai fini della trasmissione delle stessa alla Cassa Edile - riguardanti il Ccnl applicato, i permessi retribuiti e non, le ferie, le ore di malattia, i dettagli delle trasferte, i dati relativi al pagamento dell’Elemento variabile delle retribuzioni. La denuncia semplifica gli adempimenti e aumenta la capacità di controllo e di intervento del sistema rispetto alle irregolarità, generando economie per le imprese, lotta al dumping e alla concorrenza. In particolare, il modello di denuncia unica presso le Casse Edili, è finalizzato ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva.

Le parti sociali, inoltre, hanno introdotto una nuova regolamentazione per le trasferte nel settore edile, che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025 e si applicherà ai cantieri avviati successivamente a tale data. La nuova normativa riguarderà i cantieri nei quali l’impresa invia un operaio in trasferta, ossia in un cantiere situato nel territorio di competenza di una Cassa Edile diversa da quella di appartenenza dell’operaio. In questi casi, saranno previsti specifici regolamenti per la gestione delle contribuzioni tra la Cassa Edile di appartenenza e la Cassa Edile del luogo di lavoro. La Cassa Edile di appartenenza dell’impresa rimane l’unico punto di riferimento per l’impresa stessa. Quest’ultima, durante tutta la durata della trasferta, continuerà a rispettare gli obblighi previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale nei confronti della propria Cassa Edile, che si occuperà degli adempimenti relativi alla Cassa Edile del luogo di lavoro.

Le parti, inoltre, hanno deciso di avviare un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. L’obiettivo del progetto è rafforzare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni - con particolare attenzione alla categoria degli operai - e promuovere la sorveglianza sanitaria nei cantieri edili. Le imprese avranno accesso al servizio di sorveglianza sanitaria, il quale garantirà visite mediche tecniche in cantiere fornite dall’Ente unificato territoriale per la formazione e la sicurezza. Il datore di lavoro potrà anche scegliere un medico competente, selezionato dall’elenco nazionale dei medici competenti. Saranno inoltre previsti esami diagnostici, tra cui esami ematochimici, audiometria, spirometria, Ecg, test visivi, esame del rachide e accertamenti su alcolismo o uso di sostanze psicotrope, nei casi previsti dalla legge. Nel contesto del protocollo di sorveglianza sanitaria, il medico competente deciderà quali esami siano necessari in base ai rischi legati alla mansione svolta e, inoltre, sarà disponibile a effettuare almeno due visite in cantiere, insieme al R.L.S. o R.L.S.T. competente. In questo caso, sarà previsto un rimborso per le visite effettuate, nei limiti stabiliti dalla convenzione.

Il Sanedil avrà, altresì, il compito di offrire “pacchetti prevenzione” per gli operai, i quali saranno definiti tenendo conto dei dati forniti periodicamente dall’Inail sulle malattie professionali nel settore edile.

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