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Anticipo del Tfr in busta paga, alcuni chiarimenti sulla legittimità di questa prassi

In alcuni casi, su richiesta del lavoratore, la somma può essere anticipata. Diversamente, è un aumento retributivo. La spiegazione dell'Inl

Anticipo del Tfr in busta paga, alcuni chiarimenti sulla legittimità di questa prassi
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L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota prot. 616 del 3 aprile 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla legittimità della prassi di anticipo mensile del Tfr in busta paga.

Nello specifico, i chiarimenti forniti dall’Inl con la nota in esame rispondono alla richiesta di parere dall’Ispettorato d’area metropolitana di Milano, per il tramite della Direzione interregionale del lavoro del Nord, in merito alla legittimità della prassi, riscontrata dal personale ispettivo, di anticipo mensile del Tfr in busta paga. In particolare, si chiede se l’anticipazione del Tfr effettuata oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla Legge n. 190/2014 (limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018), sia consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 del Codice civile e se un’anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima. In aggiunta, poi, la nota in parola analizza le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di Tfr.

L’Inl ha chiarito, in via preliminare, la disciplina dell’istituto del Tfr contenuta nell’art. 2120 del Codice civile, il quale dispone che, al termine e in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto il cui ammontare è calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. In particolare, l’art. 2120, oltre a individuare i criteri di calcolo del Tfr, disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, è possibile procedere all’anticipazione del trattamento di fine rapporto (eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile). L’ultimo comma dello stesso articolo rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva.

Il trattamento di fine rapporto rappresenta, quindi, una somma in denaro che viene accantonata su base mensile dal datore di lavoro per conto del lavoratore in attesa di attribuzione a quest’ultimo alla conclusione del rapporto di lavoro. Lo scopo principale dell’istituto del Tfr è quello di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

Pertanto, a norma del decimo comma dell’art. 2120, il quale disciplina le anticipazioni del Tfr, l’Inl chiarisce che la contrattazione collettiva o individuale può avere a oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, invece, costituirebbe una integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

In merito alle conseguenze sul piano ispettivo, il personale che nell’espletare le proprie funzioni ravvisi casi di anticipazione del rateo mensile del Tfr, dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di Tfr illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

La tesi sostenuta dall’Inl, secondo la quale l’accordo individuale può riguardare solo l’anticipo di quote di Tfr maturate e non l’erogazione mensile del rateo, potrebbe - oltre che creare condizioni peggiorative per il prestatore di lavoro - non valorizzare il dettato normativo di cui all’art. 2120, ultimo comma, riducendo, in tal modo, il perimetro di azione della contrattazione collettiva per le indicazioni delle ipotesi più favorevoli di anticipazione Tfr stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro o da patti individuali, in aggiunta a quelle già previste dal suddetto articolo.

Le regole fissate dall’Inl enfatizzano la necessità di garantire un equilibrio tra i diritti immediati del lavoratore e la sua protezione a lungo termine. Tuttavia, limitano in modo significativo l’autonomia delle parti prevista nell'ultimo comma dell’articolo 2120 del Codice civile allo scopo di dare risposta alle esigenze di liquidità, pianificazione finanziaria ed equilibrio economico personale del lavoratore, la quale apre la strada al’'introduzione di una forma di flessibilità che non indebolisce la funzione del Tfr, ma ne riorienta l’utilizzo in modo più adattivo.

Commenti
simone

Ottimo commento, molto tecnico

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