Sponsorizzato

Parente - Bianculli, truffe trading online: cosa dice la legge

Parente - Bianculli, truffe trading online: cosa dice la legge
Pubblicato:

Si presentano come esperti di finanza, parlano in modo convincente, mostrano grafici in tempo reale e guadagni stratosferici. Alcuni di loro utilizzano addirittura video apparentemente autentici di volti noti – amministratori delegati, attori, conduttori televisivi – che raccomandano pubblicamente una piattaforma “miracolosa”. Tutto finto. Il volto, la voce, persino i loghi delle aziende coinvolte. È la nuova frontiera del falso trading online, un mercato parallelo che si alimenta delle speranze di chi vuole far fruttare i propri risparmi, e finisce invece per perderli nel cyberspazio.

Nel 2022 la Polizia Postale ha ricevuto migliaia di denunce per truffe al mese, legate a finti investimenti online, con un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Il totale delle somme sottratte agli utenti ha superato i 100 milioni di euro. Secondo le forze dell’ordine, si tratta della truffa più redditizia per la criminalità organizzata, che si muove con estrema disinvoltura tra canali Telegram, social network e siti web clonati.

Per gli avvocati Angelica Parente e Domenico Bianculli, esperti in truffe online e assistenza legale per le vittime di questo tipo di reati, il meccanismo è ormai ben rodato, e sempre più spesso fa uso dell’intelligenza artificiale per creare contenuti credibili. La vittima viene contattata tramite una pubblicità accattivante o attraverso una conversazione online. Inizia tutto con un piccolo versamento, in genere tra i 250 e i 500 euro, su una piattaforma che simula un vero portale di trading. I guadagni sembrano aumentare giorno dopo giorno, con grafici che restituiscono l’illusione del successo. Poi scatta la seconda fase: l’invito a investire cifre più consistenti, convinti di star cavalcando l’onda giusta. Infine, il colpo di grazia: il blocco improvviso del capitale con la richiesta di versare ulteriori somme per presunti costi di sblocco o per “autorizzazioni fiscali”.

Basta un software per simulare un’intervista con un volto noto e montarla ad arte per convincere il risparmiatore a fidarsi. A volte viene utilizzato persino il marchio di banche o istituti di credito reali, il che aggiunge ulteriore credibilità alla truffa. Le vittime, spesso, non si rendono conto di quanto sta accadendo fino al momento in cui provano a prelevare. A quel punto, nessun operatore risponde più al telefono, le email rimbalzano e l’interfaccia del sito comincia a mostrare messaggi d’errore. Il denaro è già sparito.

Avv. Domenico Bianculli: “Sul piano normativo, queste operazioni violano in modo chiaro le regole previste dal Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998). L’articolo 166 stabilisce che chiunque svolga attività di intermediazione finanziaria o promozione di strumenti di investimento senza autorizzazione della Consob o di altro ente regolatore incorre in sanzioni penali che arrivano fino a otto anni di reclusione.

Anche chi si presenta come consulente o broker senza essere iscritto all’albo dei consulenti finanziari, commette un illecito grave. Si configura inoltre, nella maggior parte dei casi, il reato di truffa aggravata ex art. 640 del Codice penale, e in presenza di sistemi informatici anche il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Ma c’è un ulteriore aspetto che inizia a emergere sempre più spesso: la responsabilità delle banche. “Chi effettua bonifici a favore di soggetti che non risultano intermediari autorizzati - commenta l’Avv. Angelica Parente - potrebbe aspettarsi che la propria banca attivi qualche forma di allerta o blocco preventivo. In molti casi, invece, l’operazione viene eseguita senza alcuna segnalazione, anche quando l’IBAN risulta intestato a soggetti terzi, situati all’estero o con caratteristiche anomale. In questi casi è possibile presentare un reclamo alla banca, chiedendo conto della mancata vigilanza. Se il reclamo non viene accolto, si può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che ha il compito di accertare se l’istituto di credito abbia omesso di esercitare i controlli dovuti.Le decisioni dell’ABF, pur non avendo valore vincolante come una sentenza, possono riconoscere al cliente il diritto a un risarcimento, soprattutto se si dimostra che l’operazione presentava elementi evidenti di rischio.

La questione del falso trading non è solo giuridica, ma anche culturale. La Polizia Postale, in collaborazione con testimonial noti, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per informare i cittadini. I consigli si basano su un principio semplice: non fidarsi delle apparenze. Non esistono guadagni facili, e chi li promette sta cercando solo di accedere ai vostri risparmi. Mai comunicare dati personali o bancari a sconosciuti, mai cliccare su link che arrivano via social o SMS, e soprattutto mai fidarsi di chi pretende versamenti per sbloccare denaro che teoricamente sarebbe già vostro.

In caso di dubbi o sospetti, è sempre possibile rivolgersi al sito della Polizia di Stato, all’indirizzo www.commissariatodips.it, dove è attivo un portale per segnalare casi sospetti. Anche la Consob aggiorna costantemente l’elenco delle piattaforme non autorizzate, offrendo uno strumento fondamentale per proteggersi. Ma come spesso accade in questi casi, la prima linea di difesa è l’informazione. Un investimento consapevole parte da una verifica: se la piattaforma non è registrata, se non c’è trasparenza, se c’è fretta nel concludere l’operazione, allora è meglio non cliccare.

Contatta gli avvocati Angelica Parente e Domenico Bianculli:

 

https://studiolegaleparentebianculli.com/

Tel. 06-39754846

info@cyberlex.net

 

Seguici sui nostri canali