Il Tar: l'antenna del 5g a Ponteranica, nel Parco dei Colli, è di supporto al servizio pubblico
La commissione per il Paesaggio del parco aveva espresso parere contrario, ma il tribunale ha spiegato che la struttura è necessaria

Immagine di archivio dell'Antenna a Valtesse
C'è un ribaltone nella vicenda che riguarda l'antenna che Inwit vorrebbe, o ora davvero potrà, installare a Ponteranica, in un'area che fa parte del Parco dei Colli di Bergamo. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione di Brescia ha infatti accolto il ricorso presentato dall'azienda contro il provvedimento che negava l'autorizzazione all'installazione di un'infrastruttura digitale di telecomunicazione.
Questa sentenza, valida per Ponteranica, crea quindi un precedente giurisprudenziale che potrebbe valere anche per eventuali altre cause intentate contro queste antenne, comparse nella preoccupazione, e talvolta avversione, dei residenti, come successo anche a Bergamo, in particolare a Valtesse. La decisione del Tar viene spiegata alla luce del fatto che le infrastrutture di telecomunicazione devono essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e hanno un ruolo fondamentale nell’attuazione del principio costituzionale di inclusione sociale.
Il parere contrario del Parco
La torre di Ponteranica è prevista in esecuzione dal Piano Italia 5G del Pnrr, di cui Inwit è capofila e che ha come obiettivo di favorire lo sviluppo della connettività all'avanguardia nelle aree a fallimento di mercato, ovvero non incluse nei normali piani di investimento degli operatori di telecomunicazioni. In particolare, nonostante la presentazione da parte di Inwit, di misure mitigative dell'impatto visivo della torre, nel rispetto dell'ambiente circostante, la Commissione per il Paesaggio del Parco aveva espresso parere contrario, seguito da un diniego formale emesso dal Parco dei Colli di Bergamo.
Fondamentali per l'inclusione sociale
Il Tar ha però da un lato confermato che il Piano territoriale di coordinamento del parco non consente la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione ai sensi dell’art. 43 comma 4 d. lgs. n. 259 del 2003 (già art. 86, comma 3), dall'alto ha però anche sottolineato che queste devono essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e come tali pertanto vanno realizzate. La presenza capillare delle antenne è infatti necessaria per assicurare i livelli delle prestazioni che, in ottica di inclusione sociale, l'Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale.
Servono per i servizi pubblici
La sentenza dei giudici amministrativi riconosce quindi il valore sociale delle opere di infrastrutturazione di rete, a sua volta basato su principi costituzionali, e aggiunge che, in ottica di bilanciamento degli interessi pubblici e privati, si deve tener conto della funzione servente (ovvero di supporto e appoggio) che queste hanno per lo sviluppo di un'ampia serie di servizi pubblici (per es. nel settore della sanità, della sicurezza e della giustizia) sempre più dipendenti dalla velocità e dall'efficienza dei servizi di rete.
Infine, in continuità con questo orientamento, i giudici aggiungono che la valutazione di impatto paesistico deve considerare sì la componente paesaggistica, ma non può prescindere da un’ineliminabile dimensione sociale.