Stadio, ecco i motivi per cui l’Albinoleffe ha perso il ricorso

Stadio, ecco i motivi per cui l’Albinoleffe ha perso il ricorso
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Alle 19.19 di un tranquillo venerdì primaverile, arriva il messaggio che non ti aspetti: «Respinto il ricorso Albinoleffe». Chi lo scrive è uno molto ben informato. Un rapido controllo sul sito internet della giustizia amministrativa ed ecco la conferma. Dopo una ventina di giorni di attesa (una decisione si aspettava lo scorso 4 aprile), il Tar di Brescia ha deciso di respingere il ricorso della società seriana. L’Albinoleffe, per la seconda e (speriamo) ultima volta si è vista bocciare la richiesta di annullamento della procedura di aggiudicazione con asta pubblica che lo scorso 10 maggio 2017 aveva portato all’acquisizione dell’ex Comunale da parte dell’Atalanta.

Il comunicato dell'Atalanta. «Il Tar di Brescia ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione dell’ex stadio comunale di Bergamo, negando credito a tutte le lamentele di AlbinoLeffe. È l’auspicato punto finale delle polemiche che, anche fuori dal giudizio, troppe parti hanno montato sulla vendita dello stadio. Sono accertati la piena legittimità della procedura di vendita, quella dell’operato di Società e Comune e il fatto che nessun uso dello stadio sarà possibile senza accordo con la Società. Si apre quindi con ancora maggior forza la prospettiva del futuro. Possiamo ora concentrare ogni energia sulla trasformazione della struttura nel moderno stadio che tifosi e città meritano e attendono da ormai troppo tempo». Chiaro, semplice e tremendamente diretto. Per chi fosse interessato, il documento ufficiale della sentenza si trova a questo link. È molto lungo, ma lo abbiamo letto fino in fondo. Ci sono passaggi decisamente interessanti e quindi abbiamo deciso di riportare alcuni stralci delle spiegazioni fornite. Pare incredibilmente, ma all'Albinoleffe vengono anche dati un po' di consigli su dove andare a giocare. Forse è il caso di iniziare a guardarsi seriamente attorno: il 30 giugno 2019, caro presidente Andreoletti, è ormai alle porte...

 

 

  1. Il valore stimato non si discute. «Il dato oggettivo di partenza è costituito dallo stadio esistente, avente capienza di circa 25.000 spettatori, utilizzato da una Società calcistica che milita in Serie A e dalla ricorrente che gioca in Lega Pro. Posto che sulla legittimità della scelta di procedere alla sdemanializzazione questo Collegio si pronuncerà affrontando le successive censure, la difesa comunale ha correttamente obiettato che il giusto prezzo per l’alienazione del bene pubblico è stato determinato da una Società professionista nel settore esterna all’Ente locale: il valore stimato è incontroverso in causa, e la ricerca di un acquirente che proponga condizioni economiche il più possibile vantaggiose integra un obiettivo irrinunciabile per un’amministrazione locale, la cui azione è governata dalle regole dell’evidenza pubblica e dai principi di buon andamento ed economicità».
  2. Non è stata un’operazione “riservata”. «Ad ogni modo, sulle restrizioni alla possibilità di partecipare alla gara – che sarebbe stata nella sostanza “riservata” al solo soggetto (la Società calcistica Atalanta) dotato dei mezzi finanziari necessari –, osserva il Collegio che il confronto comparativo era aperto a tutti i soggetti potenzialmente interessati, mentre la differente “forza economica” tra una Società che milita da tanti anni in Serie A con risultati lusinghieri e una Società stabilmente posizionata in Lega Pro è una realtà di fatto, che non può precludere al Comune proprietario dello stadio di intraprendere scelte di ampio respiro sulla futura gestione del bene. Sul punto, la lex specialis non escludeva la partecipazione in forma associata, attraverso i meccanismi dell’Ati e dell’avvalimento che, ovviamente, presupponevano la conclusione di accordi coinvolgenti i soggetti dotati di mezzi e risorse finanziarie non elevate».
  3. Atalanta e Albinoleffe non sono la stessa cosa. «La premessa generale di parte ricorrente si fonda sulla “pari dignità” delle due squadre. Nello specifico, Albinoleffe lamenta un’indebita lesione della sua posizione e delle sue aspettative, ma la controinteressata ha incisivamente osservato che l’Unione Calcio Albinoleffe è nata nel giugno del 1998 (dalla fusione di due precedenti Società) e ha il suo Centro sportivo a Zanica. Dalla stagione 2012/'13 la sola sede legale sarebbe stata trasferita da Albino a Bergamo, in Via Camozzi n. 77. La difesa comunale, dal canto suo, ha dato conto di un’affluenza media per Albinoleffe di 713 spettatori (con un massimo di 1.307 e un minimo di 423). Appare dunque evidente l’oggettiva differenza di peso specifico e di “storia” tra le Società di cui si discorre, mentre il ragionamento di parte ricorrente dovrebbe portare ad allargare l’orizzonte a tutte le squadre della provincia, pur se non appartenenti al calcio professionistico».
  4. Lo stadio è dell’Atalanta, quindi decide Atalanta. «Il Comune ha correttamente osservato, nelle proprie difese, che la scelta dell’assetto proprietario di uno stadio e il vaglio dell’opportunità di costruire nuove strutture a favore di Società calcistiche del territorio – professionistiche e non – rientra nel raggio dell’apprezzamento discrezionale dell’Ente. Nel caso di specie, il privato sarà il nuovo proprietario esclusivo della struttura, e potrà determinare liberamente le nuove condizioni di utilizzo da parte di terzi, mentre sarebbe inaccettabile l’imposizione di un vincolo (a favore di altre Società) irragionevolmente esteso nel tempo, che condizionerebbe le future scelte del privato aggiudicatario, mantenendo di fatto una penetrante ingerenza pubblica sulla gestione dell’impianto anche dopo la sua formale alienazione. L’amministrazione deve assumere una scelta appropriata per la collettività dei cittadini, a fronte della quale le aspirazioni dei singoli operatori privati in ambito sportivo (quali la ricorrente) devono trovare un equilibrato bilanciamento con gli altri interessi coinvolti, pubblici e privati».
  5. Il 30 giugno 2019 l’Albinoleffe è fuori. «Il Comune ha individuato una soluzione accettabile nell’art. 3 del capitolato speciale, il quale introduce una clausola di salvaguardia per l’utilizzo del campo da gioco a favore di squadre di Serie A, B e Lega Pro, per la disputa delle gare di campionato fino al 30/06/2019; il termine fissato appare sufficiente a garantire una minima stabilità temporale ad Albinoleffe, mentre le future condizioni di (eventuale) utilizzo saranno concordate dal futuro proprietario con la ricorrente e le altre Società eventualmente interessate».
  6. Gorgonzola, Monza, Crema e Alzano: le soluzioni ci sono. «L’esponente insiste particolarmente sul pericolo di fuoruscire dallo sport professionistico, al termine del breve periodo di “salvaguardia”. Ebbene, la controinteressata ha messo in luce che – dalla stagione sportiva 2017/'18 e per le due successive (circolare Lega Pro n. 24 del 16/2/2017 – doc. 31) – per l’ammissione al campionato professionistico è imprescindibile la disponibilità di un impianto con “capienza minima” di 1.500 posti. In alternativa all’onerosa e complicata costruzione di un nuovo stadio con i delineati requisiti, vi è la possibilità di usufruire – previa conclusione di accordi con le Società proprietarie – di stadi dotati degli standard richiesti, ossia:
    - “Stadio comunale” di Gorgonzola (doc. 34), a poco più di 30 km da Zanica, dotato di 3.766 posti a sedere, che già ora ospita le gare interne dell’Associazione Sportiva Giana Erminio militante in Lega Pro;
    - “Stadio Brianteo” di Monza (doc. 35), con 18.568 posti a sedere, di cui 9.999 omologati, sede degli incontri interni della S.S. Monza 1912, la quale milita in Lega Pro;
    - “Stadio Giuseppe Voltini” di Crema (doc. 36), a poco più di 30 Km. da Zanica, dotato di 4.095 posti a sedere, idoneo a ospitare gare di Lega Pro;
    - “stadio Carillo Pesenti Pigna” di Alzano Lombardo, a circa 8 Km. da Albino, dotato di 1.900 posti a sedere.
    È opinione del Collegio che, posta l’assenza di specifici obblighi in capo al Comune di garantire in perpetuo alla ricorrente la disponibilità di un impianto sportivo, vi sono plurime opportunità nelle zone territoriali limitrofe a distanze ragionevoli, oltre naturalmente all’opzione di continuare a giocare presso l’attuale impianto previo raggiungimento di un’intesa con la nuova proprietà».
  7. Il Comune ha operato bene. «Con particolare riferimento agli impianti sportivi di proprietà comunale, la giurisprudenza afferma che appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826 ultimo comma del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive, che in essi hanno luogo (T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 11/3/2013 n. 2545). Tuttavia, laddove la materia non sia disciplinata da apposita previsione di legge, il passaggio di tali impianti dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile può legittimamente avvenire mediante atto amministrativo, che illustri il venir meno delle ragioni di pubblico interesse al loro mantenimento, tanto è vero che non si può ricavare dal mancato uso del bene la conseguenza che l'Ente proprietario abbia inteso rinunciare alla demanialità (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 18/1/2011 n. 131); sotto altro versante, i provvedimenti di sdemanializzazione, così come quelli recanti il trasferimento di beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile, sono caratterizzati da un’ampia discrezionalità (Consiglio di Stato, sez. V – 22/12/2014 n. 6195 e la giurisprudenza ivi citata)».
  8. Lo stadio è un bene particolare. «Le motivazioni addotte dall’amministrazione risultano puntuali ed esaustive nel supportare la decisione di sdemanializzare il bene, mentre la proprietà privata dello stadio non risulta incompatibile con la conservazione della fruizione collettiva, previa garanzia della finalità di intrattenimento e svago, attraverso attività sportive di livello professionistico aperte agli appassionati del gioco. Il Collegio conferma, alla luce delle diffuse considerazioni, il ragionamento sommariamente svolto in sede cautelare, per cui l’appartenenza di un bene a un soggetto privato con esclude che l’Ente locale possa, come avvenuto nella specie, stabilire vincoli e garanzie per il mantenimento delle finalità collettive (si rammentano, in particolare, gli obblighi di ammodernamento della struttura e di riqualificazione della zona circostante)».
  9. Anche il parcheggio è una buona cosa. «Nella memoria finale del 02/03/2018, Albinoleffe lamenta che il Comune non dovrebbe dare corso all’approvazione di un piano attuativo in variante alle previsioni recate dal Pgt al momento della procedura di alienazione e sulle quali la stessa procedura si è fondata, facendone espresso riferimento in più occasioni sia il bando che il capitolato Speciale. L’assunto non è persuasivo sia sotto il profilo processuale, trattandosi di nuove doglianze mosse avverso atti emanati successivamente ed estranei al thema decidendum dell’odierno ricorso e dei motivi aggiunti, sia sotto il versante sostanziale, dal momento che il nuovo parcheggio interrato appare qualificabile come standard qualitativo ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli dovuti ai sensi del Pgt».
  10. Duplice offerta Albinoleffe, la zappa sui piedi. «La stessa ricorrente ammette di aver presentato una duplice offerta, che contemplava soluzioni alternative l’una all’altra ed estranee alle condizioni di gara; è evidente che le clausole per l’alienazione del bene pubblico erano riportate nella documentazione afferente alla selezione ed escludevano (anche in virtù del chiarimento ritualmente reso il 3/4/2017 – doc. 20 ricorrente) sia l’applicazione dell’art. 1 comma 304 della L. 147/2016 e dell’art. 62 del D.L. 24/4/2017 n. 50, sia la riqualificazione di uno stadio da 10.000 posti, trattandosi dello stadio comunale avente capienza per circa 25.000».
  11. In conclusione. «Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti in epigrafe». Gioco, partita, incontro.
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