la modifica

Green Pass obbligatorio: no alla sospensione per i lavoratori sprovvisti, ma niente stipendio

Per le persone inadempienti non ci saranno conseguenze disciplinari, ma saranno considerate "assenti ingiustificati"

Green Pass obbligatorio: no alla sospensione per i lavoratori sprovvisti, ma niente stipendio
Pubblicato:
Aggiornato:

Dal decreto legge che ha esteso per tutti i lavoratori, pubblici e privati, l’obbligo di mostrare il Green Pass è stata eliminata la norma che prevedeva la sospensione dal posto di lavoro per quelle persone che erano sprovviste della certificazione. Tuttavia, chi non è in possesso del Green pass verrà considerato assente ingiustificato e fin dal primo giorno di assenza non gli verrà pagato lo stipendio.

«Il personale di cui al comma 1 – si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale -, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati».

Come annunciato, l’obbligo entrerà in vigore il 15 ottobre e, salvo ulteriori proroghe dello stato d’emergenza, scadrà il 31 dicembre. Nel complesso sono 23 milioni i lavoratori italiani interessati da questa norma.

Allungata la validità del tampone molecolare

Oltre alla guarigione dal Covid e all’avvenuta vaccinazione, per ottenere il Green Pass è possibile anche effettuare un tampone. Se il test è di tipo molecolare la validità è stata fissata a 72 ore, mentre il tampone antigenico rapido resterà valido per 48 ore.

Le farmacie dovranno assicurare fino al 31 dicembre test antigenici rapidi a prezzi calmierati. «In cado d'inosservanza della disposizione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000».

Ma l'applicazione di prezzi calmierati per l'esecuzione dei test rapidi dovrà essere garantita anche da tutte «le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici».

Seguici sui nostri canali