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Diamanti, le pietre dello scandalo «Erano pratiche ingannevoli»

Diamanti, le pietre dello scandalo «Erano pratiche ingannevoli»
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Il Tar del Lazio, con decisione presa la scorsa settimana, ha dichiarato «omissive e ingannevoli» le pratiche di vendita dei diamanti al pubblico da parte di alcuni grossi istituti bancari e delle due società collegate. Sono state quindi confermate le sanzioni comminate nell’ottobre 2017, da parte della Authority garante della concorrenza, rispettivamente a Unicredit, Banco Bpm, Banca Mps e alle società Idb (società Intermarket Diamond Business spa) e Dpi (Diamond Private Investment). Le multe si riferiscono a due procedimenti per pratiche commerciali scorrette. Erano state inflitte sanzioni per un totale di 15,35 milioni. L’Antitrust aveva punito la «prospettazione omissiva e ingannevole» ai consumatori di alcune caratteristiche «dell’investimento in diamanti nonché l’aggravamento delle condizioni per il diritto di recesso» da parte delle due società mentre per il mondo bancario nel mirino erano entrate le irregolarità riscontrate nel materiale promozionale che rappresentava, in modo - secondo l’accusa - scorretto e fuorviante, le operazioni di investimento. Sono state inoltre contestate le comunicazioni riguardanti il prezzo di vendita dei prodotti, la prospettazione al pubblico dell’andamento del mercato dei preziosi e le aspettative di apprezzamento del valore delle pietre stesse (e quindi del valore in futuro). Era poi assicurata la facile liquidabilità e rivendibilità.

Ma le contestazioni non si fermano qui. Il Tar contesta anche la violazione delle condizioni sul diritto di ripensamento da parte dei risparmiatori. Le provvigioni percepite dalle banche per la vendita, variabili tra il 10 e il 20 per cento, sono poi state ritenute non congrue. Sempre nella sentenza, si evidenzia il ruolo attivo dei funzionari e dei dipendenti bancari nella vendita dei diamanti presso i risparmiatori (punto questo sempre smentito nelle comunicazioni da parte delle banche, ndr) rafforzando quindi nei clienti l’idea che il proprio interlocutore fosse la banca stessa e non la società di intermediazione. È stato ritenuto di «estremo rilievo» quanto contenuto nei reclami , in cui «appare chiara l’attività di promozione e consiglio svolta dai funzionari nell’acquisto previa prospettazione dei vantaggi». Chiaro un riferimento...

 

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