Al Tribunale di Vicenza

Anche l'amante ha i suoi diritti in caso di morte del compagno

Anche l'amante ha i suoi diritti in caso di morte del compagno
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La storia inizia come un romanzo e finisce come una commedia di De Filippo. Pochi luoghi, infatti, sembrano palcoscenici come le aule dei Tribunali, spazi in cui finiscono beghe, liti e dolori e dove prende vita la vicenda umana, quando – come spesso accade – qualcosa non è andato per il verso giusto.

È il novembre del 2016, un uomo e una donna escono a cena, mangiano una pizza. Lui però ha anche una moglie che in quel momento si trova altrove, sicuramente inconsapevole degli affari del marito. I due, marito e amante, attraversano la strada, sulle strisce pedonali. Di lì a poco, la tragedia: lui si accorge che in quel momento sopraggiunge una macchina Fiat Panda, guidata da una donna, e va incontro al proprio destino, scaraventa la fidanzata sul lato della strada e subisce il fatale impatto con l’auto. Dopo poco più di due settimane di coma, muore.

 

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Il procedimento penale davanti al Tribunale di Vicenza a carico della conducente della Panda fa il suo corso. Ma, a sorpresa, oltre alla legittima consorte, sicuramente meritevole di vedersi rifuso il pretium doloris, il patimento per aver perso il compagno della vita, si presenta (si costituisce parte civile) l’amica di quella sera – la fidanzata, poi, agli atti del procedimento – che, con tanto di conversazioni chat, foto e documentazione varia, dimostra una relazione col compianto marito (dell’altra) da sette mesi, con tutto il corredo di promesse – sincere, di rito, non lo sapremo mai più – di un futuro insieme. Anche il suo dolore ha un prezzo (e pure il suo avvocato).

Il legale della vedova si oppone: la storia extraconiugale è sì dimostrata, ma parallelamente stava immobile e imponente un matrimonio, nessuna separazione di alcun genere. Quello dell’amante azzarda e probabilmente lo sa, ma rilancia: sono provati e circostanziati i progetti a lungo termine dei due. Il Giudice: «Non si può negare la legittimazione ad agire a chi si qualifica ‘fidanzata’ della vittima e, come tale, legata a essa da una aspettativa di vita comune». La conducente ha patteggiato la condanna a un anno di carcere, beneficiando così della sospensione condizionale della pena, ma dovrà rifondere le spese legali alle parti civili costituite, moglie e amante, quindi di fatto, parificate nel trattamento della decisione.

 

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A vederla così sembra quasi che il Giudice abbia dato importanza a una scappatella comparandola a un matrimonio, ma l’avvocato dell’amante non ci sta: «Guardi, non c’è nulla di strano. La mia cliente non era l’amante di …, bensì la sua compagna, la sua fidanzata, con cui esisteva un amore forte, anche se nato solo sette mesi prima dell’incidente. A testimoniarlo credo basti il gesto compiuto da …, che ha dato la propria vita per salvare quella di .... Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo: parliamo di una coppia solida, che passava tanto tempo assieme – non a caso lui aveva già presentato la fidanzata ai genitori e al figlio – e che aveva deciso anche di affrontare fianco a fianco un’iniziativa imprenditoriale».

Questa decisione è una novità nel suo genere e si inserisce nel filone molto attuale e moderno della giurisprudenza che dà importanza, e in questo caso anche effettiva tutela, non solo all’istituzione del matrimonio, al recinto del rapporto coniugale, ma anche al legame affettivo, al sentimento e ci racconta un po’ come siamo diventati. A interpretare la lettura dei Giudici – che pronunciano sempre in nome del Popolo Italiano – di questi anni di stravolgimenti delle relazioni, viviamo nel Paese rigido e bacchettone che considera chattare con sconosciuti (senza nemmeno concludere) tradimento, ma, allo stesso tempo, risarcisce un danno da perdita affettiva extraconiugale all’amante. Bacchettoni e libertini siamo, come sempre siamo stati. Il Paese in cui se c’è un argomento che può fare ombra all’omicidio stradale è solo questo: le corna.

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