Beh, almeno per 7 ore al giorno il riscaldamento si può accendere
Il clima inclemente e le temperature in ribasso invitano a stare in casa più a lungo, davanti a una tazza di tè o di cioccolata. Anche se plaid e coperte sono bene accette per passare serate nel comfort casalingo, la tentazione di accendere i termosifoni, anche solo per poche ore, comincia a farsi sentire. Ma come la mettiamo con la legislazione in materia di riscaldamento? Si possono davvero accendere, oppure si rischia di incappare in multe salate? Niente paura: in condizioni climatiche particolarmente avverse, per chi abita nel Nord Italia è possibile accendere i caloriferi anche prima del 15 ottobre, data d’inizio “ufficiale” del riscaldamento di case e uffici. Bisogna però stare attenti a non superare le sette ore giornaliere – mentre dal 15 ottobre fino al 15 aprile gli ambienti interni si potranno scaldare fino a 14 ore.
Fasce climatiche e regole da rispettare. La normativa attualmente vigente sul riscaldamento è stata modificata in maniera sostanziale nel 2012. Dal 12 luglio di tre anni fa, sono state rifatte le fasce climatiche in cui è idealmente diviso il territorio italiano. Alle zone, che sono state individuate in base alla temperatura media registrata durante l’anno, corrispondono diversi periodi e orari di accensione dei riscaldamenti.
- La Zona A, che comprende Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle, in Sicilia, può riscaldare le case dal 1° dicembre al 15 marzo, per sei ore al giorno.
- La Zona B, cioè Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani è legittimata dal 1 dicembre al 31 marzo, per 8 ore al giorno.
- Per la Zona C, con Imperia, Latina, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto la normativa si applica dal 15 novembre al 31 marzo, per 10 ore al giorno.
- La Zona D è attiva dal 1 novembre al 15 aprile, per 12 ore al giorno e comprende Genova, La Spezia, Savona, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Roma, Terni, Viterbo, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Foggia, Isernia, Matera, Nuoro, Pescara, Teramo, Vibo Valentia e la Toscana, tranne Arezzo.
- La Zona E si riscalda dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore al giorno. Include la Lombardia, quasi tutto il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, quasi tutto il Veneto, Arezzo, Perugia, Frosinone, Rieti, Campobasso, Enna, L'Aquila e Potenza.
- Per la Zona F non c’è alcuna limitazione e interessa la provincia piemontese di Cuneo, quella veneta di Belluno e il capoluogo Trento.
Per tutti i cittadini italiani, inoltre, vige la regola per cui non si dovrebbero superare i 20 °C all’interno delle abitazioni, con 2 °C di tolleranza. Per gli ambienti adibiti ad attività industriali ed artigianali, invece, il valore cala a 18 °C, sempre con +2 °C di tolleranza. In generale, gli impianti di riscaldamento non vanno accesi prima delle 5 del mattino e vanno spenti entro le 23 e le ore di accensione permesse, poi, possono essere frazionate in due o più periodi. Non bisogna trascurare, né dimenticare, che gli edifici ben isolati rispetto all’esterno tengono più a lungo il calore, e dunque risentono meno della necessità di essere riscaldati.
Eccezioni al calendario climatico. I limiti di orario alla durata giornaliera non si applicano però agli impianti che consentono la contabilizzazione del calore, cioè a quegli edifici che dispongono di una caldaia unica. In questi casi c’è una centralina climatica o cronotermostato che garantisce una gestione individuale del riscaldamento. Gli abitanti di un condominio, ad esempio, possono accendere, spegnere e regolare la temperatura del proprio appartamento, se c’è la possibilità, appunto, di controllare il termostato interno all’appartamento. Eccezioni alla regola sono rappresentate anche da quegli ambienti che hanno un "contratto di servizio energia", una forma contrattuale che consente di perseguire il massimo risparmio energetico fornendo il livello di comfort richiesto dagli utenti. Un’ultima deroga consentita dalla normativa riguarda la possibilità per i sindaci di ampliare i periodi annuali di accensione dei riscaldamenti, ma solo a fronte di comprovate esigenze.
E chi ha un riscaldamento centralizzato? Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la Legge n° 220/2012, che affronta anche la possibilità del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato: «Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma». È però necessario precisare che questa norma non vale nei Comuni che hanno vietato il distacco dagli impianti di riscaldamenti centralizzati, come quelli piemontesi ed emiliani. La tendenza delle municipalità, infatti, è ovviamente quella di ostacolare il riscaldamento individuale nei condomini e incentivare invece quello centralizzato, che ha meno impatto a livello ambientale. Inoltre, c’è il Decreto n. 59/09 stabilisce (articolo 4, comma 9), che «In tutti gli edifici esistenti, con più di quattro unità abitative […] è preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti». Tuttavia, al di là di restrizioni, norme e eccezioni alle norme, la regola migliore da seguire rimane quella del buon senso, che suggerisce sia di non fare raggiungere alle abitazioni temperature tropicali mentre fuori la temperatura è polare, sia di evitare l’assideramento in casa nei giorni più freddi. Un po’ di sano equilibrio e un certo riguardo per l’ambiente restano i suggerimenti migliori per abitare in case e uffici confortevoli, ma non eccessivamente inquinanti.