Consegne a domicilio: la sentenza del Tar non cambia nulla. Sono legittime
Ascom e Confesercenti intervengono per chiarire ai propri associati che le consegne a domicilio anche di articoli non alimentari sono consentite.

Una sentenza del Tar, di cui non si sentiva proprio la mancanza, emanata giovedì 23 aprile, ha creato un po’ di incertezza tra i commercianti che stanno operando le consegne a domicilio dei propri articoli di vendita. Ascom e Confesercenti fanno chiarezza. Per le consegne a domicilio non cambia nulla. «La Regione Lombardia con l’Ordinanza 528 dell’11 aprile - scrive in un comunicato Ascom - non ha infatti ampliato, ma ha chiarito la possibilità, per la prima volta, della consegna a domicilio generalizzata di tutte le merceologie, come risulta dai chiarimenti che già da alcune settimane sono riportati sul sito ufficiale del Governo, che dice che “i negozi e gli altri esercizi commerciali al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020). È anche consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici”. Di fatto, resta il via libera agli ordinativi di merce sia per telefono che online, avendo ovviamente cura di rispettare i requisiti previsti per il confezionamento ed il trasporto delle merci e comunque le vigenti disposizioni sul distanziamento delle persone e dell’utilizzo dei sistemi individuali di protezione, a tutela dei lavoratori che provvedono alle consegne. Rimane infine confermato che nel corso dell’emergenza sanitaria la consegna a domicilio non richiede alcun titolo di legittimazione aggiuntiva quali Scia o autorizzazioni particolari, in quanto considerata attività accessoria all’attività principale dell’operatore commerciale».
E anche Confesercenti ha precisato ai propri iscritti che «la sentenza del Tar non ha di fatto cambiato nulla per le consegne a domicilio, che restano consentite anche per i beni diversi da quelli alimentari, come chiarisce il ministero dell'Interno». Cesare Rossi, vicedirettore di Confesercenti Bergamo, interviene sulla questione che ha provocato notevole incertezza tra i commercianti: «Possiamo rassicurare tutti i nostri associati che possono continuare a effettuare le consegne, purché garantiscano l'osservanza delle misure a tutela della salute di operatori e clientela. Per la categoria, in un momento così difficile, le consegne a domicilio rappresentano una possibilità di mantenere a un livello di sopravvivenza l'attività, in attesa di un rapido miglioramento della situazione».