Dopo il decreto in Lombardia

Alcune precisazioni per chi, nonostante tutto, deve spostarsi per lavoro

Alcune precisazioni per chi, nonostante tutto, deve spostarsi per lavoro
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«Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Così recita il comma a dell'articolo 1 del nuovo Decreto della presidenza del consiglio emanato per contenere ulteriormente il diffondersi dei contagi di Coronavirus.

Un testo che però ha generato diversi interrogativi, soprattutto tra quanti domani dovranno mettersi in viaggio per necessità lavorative. Nel frattempo, il Ministero dell’interno ha diramato ai prefetti una direttiva per un'attuazione omogenea delle nuove norme di contenimento del virus, anche attraverso controlli della limitazione degli spostamenti delle persone.

Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante auto-dichiarazione, che potrà essere acquisita dalle forze di polizia sul territorio. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi approfondimenti. I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazioni e le grandi infrastrutture (rete stradale e autostradale), nelle stazioni e negli aeroporti. Rimane il divieto assoluto di movimento, che non ammette eccezioni, per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

Come esplicitato anche nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di limitazione degli spostamenti è quella prevista dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro).

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