Approvata con il ddl Cirinnà

Cosa prevede la nuova legge sulle unioni civili e le convivenze

Cosa prevede la nuova legge sulle unioni civili e le convivenze
Pubblicato:
Aggiornato:

La scorsa settimana, dopo mesi di discussioni e battaglie politiche, è stato approvato al Senato il ddl Cirinnà, seppur con diverse modifiche. I temi più caldi che hanno subito poi uno stralcio dal disegno di legge originario sono stati la stepchild adoption e l'obbligo di fedeltà, ma è stata importante l'istituzione di un'unione civile che riconoscesse diritti fondamentali alle coppie omosessuali. La seconda parte della norma, però, è passata un po' in sordina: dall'articolo 36 al 67 si è trattato di convivenze di fatto e ci sono diverse novità interessanti.

 

++ Unioni civili: seduta riprende domani alle 9.30 ++

 

Le convivenze. Il numero dei matrimoni civili e religiosi negli ultimi anni è in costante calo. Ad influire è stata la crisi, ma per tanti si tratta di una scelta consapevole scaturita da motivazioni personali. È il caso di molte coppie giovani che non sentono la necessità di formalizzare il loro legame e che comunque da anni condividono la vita e abitano sotto lo stesso tetto. Ma è anche il caso di chi, uscito da un matrimonio fallito, non se la sente di rischiare una seconda volta di passare per le difficoltà e le sofferenze di un divorzio. È stata forse proprio la poca funzionalità di questo istituto giuridico a scoraggiare molti, perché se è vero che negli ultimi anni sono state approvate norme per snellirne il procedimento, la prassi racconta di battaglie tra ex coniugi che durano anni e che raramente finiscono con una soluzione "pacifica".

La nuova norma, all'articolo 36, definisce "conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. Per ufficializzare l'esistenza di una convivenza nel modo più rapido possibile, è sufficiente presentare agli uffici comunali una dichiarazione attraverso alla quale il cittadino costituisce un nuovo nucleo familiare che includa anche il convivente.

 

7-regole-convivenza-serena

 

Diritti di assistenza. Il fine di questa regolamentazione è quello di concedere alle coppie conviventi i diritti basilari per l'assistenza reciproca, riconoscendoli quindi come un'unione di fatto meritevole di tutela giuridica. In caso di malattia o ricovero, ad esempio, i conviventi di fatto avranno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi o familiari. Ogni convivente di fatto potrà quindi designare l'altro come suo rappresentate con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni di salute, o in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funebri. I conviventi di fatto potranno anche essere nominati tutori, curatori o amministratori di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata.

Diritti sulla casa. I diritti del convivente si estendono anche dopo la morte del partner, come nell'eventualità di morte del proprietario della casa di comune resistenza. In questa circostanza. il convivente superstite potrà continuare ad abitarvi per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni. Se nella stessa casa coabitano figli minori o disabili del convivente superstite, egli ha il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (articolo 42). Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione dalla casa di residenza, invece, il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto.

 

convivenza soldi

 

Diritti patrimoniali. Il convivente di fatto che presta abitualmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ha diritto ad una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, commisurata al lavoro prestato. Questo diritto non è valido invece se tra i conviventi vi sia un rapporto di società o di lavoro subordinato. In caso di morte di uno dei conviventi causato da un fatto illecito di un terzo, il superstite viene equiparato al coniuge nell'individuazione del danno risarcibile. Se la convivenza finisce ed uno dei coniugi si trova in uno stato di difficoltà economica, inoltre, il giudice può inoltre stabilire che l'ex partner lo sostenga economicamente per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. La maggior parte dei rapporti patrimoniali però potranno essere disciplinate in maniera libera dalle parti grazie al contratto di convivenza.

Il contratto di convivenza. La legge introduce la fattispecie del contratto di convivenza all'articolo 50, specificando che i conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune con la sottoscrizione di questo contratto, che potrà essere redatto con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione di un notaio o di un avvocato che ne attestino la conformità alle norme vigenti. L'avvocato o il notaio provvederanno poi nei giorni successivi a trasmettere una copia dell'atto al comune di residenza di conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. Al suo interno l'atto potrà contenere l'indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, in relazione alle possibilità ed alle capacità di lavoro professionale o casalingo e soprattutto il regime patrimoniale della comunione dei beni. Non ci potranno essere termini o condizioni di decadenza del contratto, ma il regime patrimoniale potrà essere modificato in qualsiasi momento nel corso della convivenza. Il contratto è considerato nullo in caso di presenza di vincolo matrimoniale, persone di minore età o interdetta giudizialmente o in caso di condanna per delitto tentato o consumato nei confronti del coniuge. Il contratto di convivenza si risolve in caso di accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona o per la morte di uno dei contraenti.

Seguici sui nostri canali