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Ecco come presentare le domande di lavoro e di permesso di soggiorno temporaneo

I cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione europea, o i datori di lavoro potranno presentare le richieste da lunedì 1 giugno a mercoledì 15 luglio

Ecco come presentare le domande di lavoro e di permesso di soggiorno temporaneo
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Da lunedì 1 giugno a mercoledì 15 luglio i cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione europea potranno presentare le domande per l’emersione dei rapporti di lavoro, oltre a quelle necessarie ad ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Lo ha reso noto la Questura di Bergamo.

Sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 137 del 29.05.2020), in attuazione dell'articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è stato infatti pubblicato il decreto interministeriale che disciplina la modalità di presentazione delle istanze.

I settori lavorativi interessati sono i seguenti:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Le procedure che regolano la presentazione delle richieste agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati sono le seguenti:

1. Istanze dirette allo Sportello unico per l’immigrazione istituito nelle Prefetture: rivolte ai datori di lavoro che operano nei settori indicati e che presentano istanza in favore di cittadini extracomunitari. Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1 giugno al 15 luglio, dalle 7 alle 22 sull’applicativo accessibile al seguente indirizzo: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/, utilizzando il sistema di identificazione digitale Spid e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web. È disponibile un tutorial che guiderà gli utenti alla compilazione delle istanze.

2. Istanze dirette alle Questure: gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori sopra indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo. Questo sarà valido solo nel territorio nazionale e avrà una durata di sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

I cittadini stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno nei 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. In considerazione dell’attuale fase di emergenza sanitaria, per i primi 8 giorni lavorativi, gli accessi agli uffici postali “sportello amico” per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando una ripartizione per cognome. A partire dal 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.

Per fare domanda è necessario:

  • essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
  • essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
  • comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.

Tutte le ulteriori informazioni utili sono pubblicate sul sito https://www.interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-pubblicato-decreto-interministeriale

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