Tutte le pene, caso per caso

Tutto sul reato di omicidio stradale (C'è pure l'ergastolo della patente)

Tutto sul reato di omicidio stradale (C'è pure l'ergastolo della patente)
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Dopo anni di lotte sostenute soprattutto dalle associazioni dei parenti delle vittime di incidenti, è finalmente stata approvata in Senato una nuova legge che introduce il reato di omicidio stradale, un tema in discussione in Parlamento già da diverso tempo, su cui più di una volta si aveva avuto l'impressione di essere vicini ad una conclusione. Il disegno di legge è arrivato alla quinta lettura ed è finalmente stato approvato al Senato nella giornata di mercoledì 2 marzo, grazie al voto di fiducia chiesto dal Governo. La nuova disciplina aggiunge due commi all'articolo 589 del codice penale che disciplina il reato di omicidio colposo, con cui in passato venivano trattati in modo generico anche casi di morte causata da un'automobile.

 

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La norma sull'omicidio stradale. L'omicidio stradale verte in maniera molto chiara su una serie di condizioni che possono essere le principali cause dell'incidente, come la violazione delle norme del codice della strada, la guida in stato di ebrezza alcolica o di alterazione psico fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. In caso di mancato rispetto delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è prevista una pena da due a sette anni, che aumenta da cinque a dieci anni nei casi in cui il conducente abbia commesso il fatto in stato d'ebrezza, con un tasso alcolemico sopra gli 0,8 grammi per litro. La stessa pena è prevista nel caso in cui il conducente proceda a più di 50 km/h oltre il limite di velocità su strade extra-urbane, se ha attraversato un incrocio non rispettando il semaforo rosso, se guidava in contromano o abbia eseguito una manovra giudicata pericolosa.

Se il conducente invece viene sorpreso con un tasso alcolemico che rientra nella fascia massima degli 1,5 grammi per litro o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la pena prevista è tra gli otto e i dodici anni. In quest'ultima casistica rientrano anche i conducenti che causino un incidente con un tasso alcolemico sopra lo 0,8 g/l e che svolgano in maniera professionale l'attività di trasporto di cose o persone. Sono previste delle aggravanti, come il caso in cui la persona colpevole non sia munita di patente di guida, oppure gli sia stata sospesa o revocata, ma anche nel caso in cui sia il proprietario del veicolo e questo risulti privo di assicurazione. Se vengono commessi più reati, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave fino al triplo, con una pena massima di 18 anni. In caso di fuga del conducente, inoltre, la pena assegnata sarà aumentata da un terzo a due terzi e non potrà essere inferiore ai cinque anni.

 

Incidente stradale nel comune di Sesto Calende (Va)

 

Le lesioni personali. La nuova legge non si sofferma solo sulla peggiore delle ipotesi, ovvero quella di omicidio, ma disciplina anche i moltissimi casi di lesioni. In tale caso è fissata la punizione con reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Anche in questa fattispecie le pene aumentano a seconda delle condizioni in cui l'evento si è verificato e soprattutto a seconda delle condizioni di lucidità del guidatore. Chiunque si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebrezza con un tasso alcolemico tra gli 0,8 e 1,5 g/l e causi lesioni personali gravi è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni, mentre in caso di lesioni gravissime la reclusione prevista è da due a quattro anni.

Se il danno è causato in seguito alla guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro o sotto l'effetto di stupefacenti, è prevista la reclusione da tre a cinque anni in caso di lesioni gravi e da quattro a sette anni in caso di lesioni gravissime. La stessa pena si applica per i professionisti nel settore del trasporto, per cui i limiti si abbassano a 0.8 g/l. Le stesse pene, come nel caso dell'omicidio stradale, vengono assegnate in caso di velocità superiore di almeno 50 km/h al limite nelle strade extraurbane, se il conducente non rispetta un semaforo rosso, se circola contromano o se opera una manovra considerata pericolosa.

Anche in questa circostanza la pena aumenta in caso di persona non munita di patente di guida, o se gli è stata sospesa o revocata, o nel caso in cui il veicolo non risulti provvisto di assicurazione. Nelle ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Come nell'omicidio stradale, in caso il conducente provochi lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, senza però superare i sette anni. In caso di fuga la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

 

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Aumentano i tempi di prescrizione. Uno dei più grossi problemi del vuoto legislativo che è rimasto fino ad oggi in questa materia era dovuto ai tempi di prescrizione dei reati, spesso decisamente troppo brevi. Con la nuova norma però questi sono addirittura raddoppiati per il reato di omicidio colposo. In caso di flagranza nel caso più grave, ovvero quello di tasso alcolemico oltre gli 1,5 g/l o l'assunzione di droga, sarà obbligatorio l'arresto, circostanza facoltativa invece negli altri casi.

Revoca della patente. Anche la revoca della patente era uno dei temi più controversi: spesso chi era accusato di omicidio colposo per un incidente stradale ricominciava a guidare nel giro di pochi anni. Da oggi in caso di condanna o patteggiamento, anche con la condizionale, per omicidio o lesioni stradali, viene eseguita immediatamente la revoca della patente, e da lì non sarà più possibile per il condannato conseguire l'esame per una nuova patente prima di 15 anni per omicidio, o prima di 5 anni in caso di lesioni. Inoltre nel caso in cui il conducente sia fuggito in seguito ad un omicidio stradale non potrà conseguire una nuova patente prima di 30 anni dalla revoca, con una sorta di "ergastolo della patente".

Le reazioni. Soddisfatto il premier Renzi che nella giornata di mercoledì ha annunciato l'approvazione della legge con un tweet, dedicato alle vittime della strada e alle loro famiglie. La legge sembra convincere anche i maggiori promotori, ovvero le associazioni delle famiglie di vittime della strada, che da anni organizzano manifestazioni di fronte al Parlamento per chiedere l'introduzione di norme più severe. «Finalmente - hanno spiegato - si passa dalla certezza dell'impunità alla quasi certezza della sanzione penale, accompagnata da una revoca della patente che se non sarà ergastolo sarà costituita comunque da un numero di anni assolutamente dissuasivo».

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