L'allarme

Le truffe di San Valentino: anima gemella a pagamento

Busi, Adiconsum: «Diversi casi anche a Bergamo. L’ultimo, 80enne con badante»

Le truffe di San Valentino: anima gemella a pagamento
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«Negli ultimi mesi sono passati nei nostri uffici persone che a vario titolo sono state truffate da siti di incontri, nati per favorire la ricerca dell’anima gemella e in molti casi vere e proprie trappole che prosciugano il portafoglio». Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, legge l’ultimo rapporto di Eurostat, rilanciato dal Centro Europeo Consumatori Italia, di cui l’associazione di via Carnovali è partner, e confronta la realtà continentale con quella provinciale. «Di ogni genere e anche estrazione sociale: chi si rivolge a noi, perché rimasto impigliato in abbonamenti, contratti o vincoli che niente hanno a che fare con affetti e amicizie, appartiene a ogni strato sociale. A volte la curiosità, altre la effettiva necessità di trovare qualcuno, si trovano a  dare l’assenso a pratiche commerciali truffaldine. L’ultimo caso è una signora di oltre 80 anni, che è venuta da noi accompagnata dalla badante…». Ne parla un comunicato stampa diffuso dalla Cisl provinciale.

La “comodità” del web. Tra gli internauti europei aumenta annualmente il numero di chi sul web cerca proprio la sua anima gemella attraverso iscrizioni a siti d’incontri e agenzie matrimoniali. E l’approssimarsi di San Valentino non frena certo la corsa. Tra questi tuttavia, alcuni consumatori non coronano affatto il romantico sogno, segnala il Centro Europeo dei Consumatori, ma appunto incappano in indesiderati abbonamenti a pagamento o truffe di vario genere.

«Anche nel 2019 il Centro ha ricevuto molteplici richieste di assistenza da parte di consumatori che lamentavano esorbitanti addebiti ad opera di siti di incontri che, proponendo allettanti prove gratuite o particolarmente convenienti, finivano col rivelarsi delle trappole senza via d’uscita - dichiara il direttore Maria Pisanò -.  Spesso infatti i consumatori, al momento dell’iscrizione, non vengono adeguatamente informati su quali servizi sono inclusi nella versione gratuita e quali invece sono a pagamento; le indicazioni relative alle modalità di esercizio del diritto di recesso sono spesso poco chiare o inesistenti, così come quelle  riguardanti la disdetta dell’abbonamento, difficilmente reperibili o addirittura assenti».

Contenzioni. «Adiconsum Bergamo ha già chiuso positivamente una decina di contenziosi con siti non graditi, mentre stiamo verificando altre situazioni che si sono presentate in questi giorni. In alcuni casi le somme di cui trattiamo superano i duemila euro. Quello che raccomandiamo, come al solito, è di fare attenzione a quando diamo il consenso su qualunque sito. Occorre accertarsi dei dati “anagrafici” del gestore del sito, della presenza delle condizioni di abbonamento e della presenza della clausola di recesso. Se poi le cose non andassero nel modo auspicato – conclude Busi -, non avere vergogna di rivolgersi a chi può dare una mano».

Come tutelarsi se si decide di cercare l’anima gemella online? In primo luogo verificare dove si trova la sede legale dell’azienda titolare del sito: se questa si trova in uno stato vincolato all’applicazione della normativa europea a tutela del consumatore, è obbligato a fornire determinate informazioni prima della sottoscrizione dell’abbonamento; è necessario che sul sito siano pubblicati i recapiti, l’indirizzo e i dati identificativi del professionista; un sito web che non contiene tali informazioni non può ritenersi affidabile; le condizioni contrattuali, che è indispensabile leggere ogni qualvolta si decida di concludere una transazione online (e non solo) devono esplicitare la differenza tra iscrizione gratuita e creazione gratuita di un profilo contestuale alla sottoscrizione di un abbonamento a pagamento che consente l’accesso ad altri servizi; il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni anche a seguito della sottoscrizione di un abbonamento online. Se si ha un ripensamento ma l’erogazione del servizio è già iniziata, il recesso non è più esercitabile solo a patto che  si abbia espressamente acconsentito a tale limitazione e che ne sia stata data adeguata informazione prima della conclusione del contratto; un abbonamento non può costituire un vincolo perpetuo, per cui nelle condizioni generali del contratto devono essere esplicitate anche le modalità di disdetta dell’abbonamento. Una verifica accurata della presenza di tali requisiti può dunque evitare di incappare in spiacevoli e intricate conseguenze e se non assicura di trovare l’anima gemella, per lo meno salvaguarda il portafoglio.

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