Ora il testo torna alla Camera

Omicidio stradale, cosa cambierà Ma Manconi dice: è populismo

Omicidio stradale, cosa cambierà Ma Manconi dice: è populismo
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Mercoledì 10 giugno il Senato ha approvato il disegno di legge che introduce due nuovi reati nel codice penale: l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali. Previsti anche il ritiro della patente fino ad un massimo di 30 anni, l’arresto in flagranza di reato e pene più severe per i pirati della strada. «Un impegno che ho preso da sindaco con le famiglie delle vittime di incidenti: punire l’omicidio stradale», ha twittato il Presidente del Consiglio Renzi. I "sì" sono stati 163, 2 i "no" e 65 gli astenuti. Ora il testo, approvato con degli emendamenti, dovrà passare alla Camera per la seconda lettura.

Omicidio stradale. La prima grande novità è l'introduzione del reato di omicidio stradale. Il nuovo articolo 586-bis prevederà pene più severe per chi commette un omicidio colposo guidando “mezzi a motore” (può essere anche un natante, un’imbarcazione o una moto d’acqua): è previsto il carcere da 8 a 12 anni nel caso di guidatore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di droghe. Se si tratta di conducente che esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, si applica la stessa pena con tassi alcolemici più bassi: 0,8 grammi per litro. Se il tasso alcolemico è fra 0,8 e 1,5 grammi per litro la pena è diminuita nel minimo a 7 e nel massimo a 10 anni di carcere. La stessa pena è prevista anche se il conducente procede «in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita», e se l’omicidio in acqua è provocato da un’imbarcazione o una moto ad acqua che procede al doppio della velocità consentita o se circola in un’area interdetta alla navigazione. Se si causa la morte di più persone la pena può essere triplicata ma non può superare, in ogni caso, i 18 anni. L’art. 589ter introduce, inoltre, un’aggravante: in caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.

Lesioni stradali. Nasce anche il reato di lesioni stradali con l’introduzione degli articoli 590ter, 590quater e 590quinquies: chiunque per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe provochi a qualcuno lesioni personali, viene punito con la reclusione da 2 a 4 anni. Anche in questo caso, se il conducente esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stessa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro. Se il tasso alcolemico è fra gli 0,8 e l’1,5 grammi per litro, la pena viene ridotta tra i 9 mesi e i 2 anni di carcere. Stessa pena se il conducente procede «in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita», e se le lesioni in acqua sono provocate da un’imbarcazione o moto ad acqua che procede al doppio della velocità consentita o se circola in un’area interdetta alla navigazione. Se le lesioni personali sono gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà, nel caso siano gravissime è aumentata dalla metà a due terzi. In caso di lesioni a più persone viene triplicata ma non può superare i 7 anni. In caso di fuga la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Arresto in flagranza. L’omicidio stradale, inoltre, entra a far parte delle fattispecie previste dall’art. 380 del codice di procedura penale che prescrive l’arresto obbligatorio in flagranza di reato. Nel caso di lesioni gravi o gravissime l’arresto in flagranza è facoltativo.

 

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La revoca della patente. È stata  prevista anche la pena accessoria della revoca della patente (di guida e nautica), sia in caso di omicidio stradale che di lesioni. Nel primo, la revoca arriva fino a 15 anni e fino a 20 in caso di recidiva (se in passato si era già stati condannati per violazione del codice della strada all’articolo 186: guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope). Sono previsti 10 anni di revoca della patente se al conducente di un’imbarcazione o di una moto ad acqua sono state applicate le sanzioni amministrative previste per le violazioni commesse con unità da diporto (art. 53 decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171). Se oltre, a tutte le circostanze precedenti si supera il limite di velocità scatta la revoca massima di 30 anni. La revoca è inferiore nel caso di lesioni personali: 5 anni di base, fino a 10 se in passato si è stati condannati per violazione del codice della strada all’articolo 186 o per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o se al conducente di un’imbarcazione o di una moto a acqua sono state applicate le sanzioni amministrative previste per le violazioni commesse con unità da diporto, 12 se c’è violazione dei limiti di velocità.

 

moto incidente

 

Gli emendamenti. Il disegno di legge passato al Senato, come detto, ha subito delle modifiche ed è per questo che adesso deve tornare alla Camera. In particolare, gli emendamenti hanno soppresso la parte di norma che puniva da 7 a 10 anni anche chi commetteva il delitto, per colpa, a seguito di attraversamento del semaforo rosso, inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. Il senatore Carlo Giovanardi (Ap-Ncd) ha provato a spiegare questa scelta: «Giusto distinguere nettamente tra chi guida ubriaco o drogato e tragiche fatalità, come nel caso del vecchietto che imbocca l´autostrada contromano, che possono anche capitare per distrazione. Comunque vanno punite ma non con la stessa severità».

L’Italia può diventare un Paese migliore. Dopo il tweet il Premier Renzi ha aggiunto soddisfatto su Facebook:  «Siamo spesso capaci di indignarci quando arrivano notizie di incidenti gravissimi ma poi, passato il clamore mediatico, tutto torna come prima e le famiglie uniscono al dolore per la morte dei propri cari la beffa per una giustizia ingiusta. Adesso avanti tutta. L’Italia può diventare un Paese migliore». Di parere opposto il senatore del Pd Luigi Manconi, da sempre in prima fila nelle battaglie per i diritti umani. In un'intervista a Il Foglio, Manconi ha bollato questa proposta di legge come un pessimo esempio di «populismo penale» e ha definito «abnorme» l'apparato sanzionatorio, frutto di suggestione anziché di riflessione sui dati reali. Secondo Manconi, infatti, numeri alla mano in Italia non c'è nessuna emergenza relativa agli incidenti stradali, visto che i morti sono passati, nell`ultimo quarto di secolo, dai 6.621 del '90 ai 3.385 del 2013.

Per Manconi è populismo penale. «Nessuno - sostiene il senatore Pd - può sottovalutare il dolore che una morte improvvisa, come quella determinata da un incidente stradale, può suscitare... E naturalmente chi se ne renda responsabile deve risponderne davanti a un giudice. Ma ciò come esige uno stato di diritto - nella giusta misura e secondo il fondamentale principio della proporzionalità: tenendo conto, cioè, delle circostanze e del grado di consapevolezza dell`autore del reato (e, quindi, della sua colpevolezza). Per questo motivo, la giurisprudenza ha già articolato una serie di risposte sanzionatorie che vanno dalla minima punizione dell`omicidio colposo a quella massima dell`omicidio volontario». «Non più di una settimana fa - conclude Manconi - si è discusso dell`imputazione di omicidio volontario, mossa a carico dell`intero equipaggio di un'auto che ha ucciso una donna e provocato numerosi feriti in un quartiere romano. Un reato che prevede pene non inferiori a 21 anni di carcere. Che bisogno c`è, pertanto, di duplicare questa ipotesi di reato istituendone una autonoma (l' "omicidio stradale", appunto, oltre alle lesioni personali stradali)? E che bisogno c`è di portare la pena a 12 anni (18 in caso di omicidio plurimo o di ulteriori lesioni), ancora aumentabili se il conducente si dà alla fuga? Non sarebbe bastato intervenire, anche pesantemente, sulle misure accessorie, prevedendo - pure per periodi lunghi - la revoca della patente e il divieto di conseguirne una nuova? Non sarebbe stato più utile, non solo in termini di deterrenza ma anche di prevenzione?».

 

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