Via libera al disegno di legge

Diffamazione, di che si discute

Diffamazione, di che si discute
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Il disegno di legge contenente le nuove norme in tema di diffamazione ha ottenuto il via libera sia dalla Camera che dal Senato, e diverrà quindi presto efficace. Le regole precedenti erano cristallizzate addirittura dal 1948, e quindi, a detta di tutti, necessitavano di una robusta rivisitazione; cosa per l’appunto avvenuta, ma non esattamente con un plauso generale, anzi, le polemiche fioccano in abbondanza, e il mondo dell’informazione è nettamente diviso fra coloro che ritengono le nuove regole giuste e pertinenti e coloro che invece vedono un complessivo attentato alla libertà di informazione tutelata niente meno che dalla Costituzione.

È difficile, forse anche inutile, tentare di dare un giudizio univoco circa la nuova legge e le relative polemiche (o, viceversa, gli elogi); ma dall’analisi di quelli che sono ritenuti i punti più meritevoli e quelli invece più oscuri e negativi, è possibile quantomeno far emergere l’effettiva incidenza che queste nuove norme avranno sulla vita di chi di mestiere fa informazione.

Anzitutto, il dato normativo più evidente riguarda la sostituzione della pena carceraria con un’ammenda: su questo punto converge la soddisfazione di tutti, essendo ritenuto ormai anacronistico e lesivo dei più basilari diritti sociali che in caso di diffamazione si rischiasse la galera.

Ma il primo aspetto controverso riguarda l’ammontare dell’ammenda, la quale può arrivare anche a 50 mila euro, cifra ritenuta pressoché indifferente per i grandi gruppi editoriali e al contrario mortifera per le piccole testate indipendenti; di contro, viene affermato come cifre così elevate siano i giusti deterrenti affinché giornalisti e direttori ci pensino anche più di due volte prime di diffamare qualcuno. E qui è necessaria una precisazione terminologica: con diffamazione si intende rendere pubblico un fatto falso che danneggi qualcuno e non semplicemente insultare un determinato individuo (questa è ingiuria, ed ha altre regole e sanzioni). Quest’aspetto intimidatorio, affermano i sostenitori della legge, è fondamentale per tutelare coloro che sono i veri danneggiati dalla diffamazione, ovvero i comuni cittadini che sfogliano le pagine (cartacee o virtuali) di un quotidiano per farsi un’idea di che sta succedendo nel mondo; questi sono i fruitori di un vero e proprio impegno sociale da parte di chi fa informazione, e il “tradimento” di tale onere necessita di severe pene.

Critiche anche all’estensione delle norme in questione al mondo dell’online, efficaci solo finché si tratti di testate giornalistiche registrate: stanti così le cose, basterà a qualsiasi mezzo di informazione su internet evitare la registrazione (cosa che non ha praticamente alcuna conseguenza) e la libera facoltà di diffamare non avrà il minimo impedimento.

Parimenti, viene accusata di superficialità anche la nuova prescrizione relativa al diritto all’oblio, ovvero la facoltà, per il danneggiato, di richiedere la rimozione totale del contenuto in oggetto: viene infatti ritenuto un argomento che esula dal tema della diffamazione, e quindi che non dovrebbe essere trattato in questa legge. Altri invece sostengo la bontà della scelta del legislatore di ricomprendere il diritto all’oblio nelle nuove norme, essendo una facoltà che deve necessariamente essere messa a disposizione del danneggiato.

Particolarmente dibattuto anche il tema della rettifica: le nuove regole predispongono l’obbligo da parte della testata giornalistica di pubblicare un dichiarazione volta a correggere quanto ritenuto diffamatorio, senza alcun tipo di ulteriore commento, ma indicando semplicemente l’articolo incriminato, la data e l’autore. Coloro che si dichiarano contrati a questa legge sostengono che, con norme del genere, i quotidiani saranno ostaggio delle lamentale (fondate o meno) di coloro che ritengono di essere stati danneggiati; ma dall’altro versante si risponde che la lettera del testo legislativo predispone anche che, qualora la richiesta di rettifica sia basata su documentazione falsa, questa non debba essere concessa: in parole povere, o la diffamazione è reale, o altrimenti non si corregge proprio nulla. Questo è un accertamento che però compete al giudice, attraverso un giusto processo, cosa che inevitabilmente comporta un certo lasso di tempo, durante il quale non è chiaro cosa debba accadere: la rettifica va comunque pubblicata e semmai successivamente smentita da una sorta di contro rettifica? Oppure si dovrà attendere, per qualsiasi cosa, la pronuncia del giudice? E se è passato troppo tempo, non può accadere che la mancanza di rettifica abbia già spiegato ulteriori effetti negativi per il danneggiato? Tutte domane a cui, per ora, non sono state date risposte.

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