In vigore dal 1 marzo

Cosa è la Qu.I.R, come funziona e soprattutto a chi conviene

Cosa è la Qu.I.R, come funziona e soprattutto a chi conviene
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Dal primo marzo 2015 i lavoratori del settore privato potranno ricevere in busta paga la Qu.I.R., ovvero la “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”, come previsto dalla legge di Stabilità 2015. Secondo quanto affermato negli ultimi giorni a Palazzo Chigi, infatti, il Decreto del presidente del Consiglio attuativo della riforma è già stato inviato al Consiglio di Stato, il cui parere è l’ultimo passaggio necessario prima della sua entrata in vigore. Ecco in cosa consiste e come funziona la Qu.I.R.

Una quota di Tfr anticipata in busta paga. La Qu.I.R. altro non è che un’anticipazione in busta paga del Tfr. Il Tfr (Trattamento di fine rapporto), comunemente definito “liquidazione” o “buonuscita”, è la somma che spetta a tutti i lavoratori subordinati che abbiano cessato un rapporto di lavoro per una qualunque causa. Si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5. La somma accantonata nel Tfr viene rivalutata sulla base del tasso fisso dell’1,5% più una parte variabile legata all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Alla fine del rapporto lavorativo, il Tfr è corrisposto in un’unica soluzione o in due o tre rate, a seconda dell’importo. Dopo almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore e per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, si può chiedere un’anticipazione fino al 70% del Tfr maturato. Dal gennaio del 2007, i lavoratori dipendenti del settore privato possono scegliere se mantenere il Tfr nella forma attuale (come liquidazione), oppure se versarlo in un fondo pensione.

Come funziona? A partire dal primo marzo 2015, i lavoratori dipendenti del settore privato, con un’anzianità minima di sei mesi, potranno chiedere di integrare la propria retribuzione mensile con una quota maturanda del Tfr, chiamata appunto “Qu.I.R.”. La misura è definita “sperimentale” e, per ora, sarà in vigore fino a giugno del 2018. Per fare la richiesta è sufficiente compilare e presentare al proprio datore il modulo Qu.I.R., il cui facsimile è allegato al decreto che disciplina gli aspetti tecnici dell’operazione. Il Tfr in busta paga sarà liquidato dal mese successivo a quello della richiesta nelle aziende con più di 50 dipendenti e tre mesi dopo in quelle con meno di 50 dipendenti. Questo per dare il tempo alle piccole imprese, che utilizzato il Tfr lasciato in azienda come fonte di autofinanziamento, di accedere ai prestiti delle banche assistiti dal Fondo di garanzia dello Stato.

Per presentare la richiesta c’è tempo fino al 30 giugno 2018, ma una volta presa la decisione di aderire non si potrà più tornare indietro, almeno fino alla fine della “sperimentazione”. Per chi farà la scelta di chiedere la liquidazione mensile in busta paga della quota di Tfr maturanda, ovviamente, le future quote di Tfr non saranno più accantonate ai fini della liquidazione finale o non saranno più destinate al finanziamento del fondo pensione. Non potranno accedere al Tfr in busta paga i lavoratori dipendenti domestici, i dipendenti del settore agricolo, quelli di aziende sotto procedure concorsuali e fallimentari o di ristrutturazione dei debiti. Sono esclusi dall’operazione anche i dipendenti in servizio sotto cassa integrazione straordinaria.

Come verrà tassata? La Qu.I.R. verrà tassata secondo le ordinarie aliquote Irpef e non, dunque, secondo il regime fiscale agevolato del Tfr. Questo comporta che l’operazione risulterà sconveniente per i redditi medio-alti. In particolare, secondo i calcoli del Caf Acli la tassazione sarebbe penalizzante già per i redditi superiori a 28 mila euro. L’anticipazione del Tfr in busta paga, inoltre, verrà conteggiata ai fini delle detrazioni per lavoro dipendente o familiari a carico (quindi chi la sceglie potrebbe trovarsi a perdere sconti fiscali), non verrà considerata, invece, nel computo del reddito complessivo per la concessione del bonus da 80 euro, né ai fini dell’imponibile previdenziale.

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