Fine vita

Come redigere un biotestamento

Come redigere un biotestamento
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La libertà di parola e di pensiero sono diritti inalienabili dell’uomo. Anche quando si tratta di scegliere che cosa sarà di sé al momento di fine vita, quando cioè potrebbero mancare le forze o le capacità di esprimere le proprie volontà a causa di uno stato molto precario o terminale di salute o per l’incapacità sopraggiunta di intendere e volere. Allora, le proprie decisioni circa eventuali trattamenti sanitari che si intendono accettare o rifiutare nel fine vita possono essere dichiarati preventivamente con il biotestamento, un documento che contiene le disposizioni, appunto anticipate, di trattamento (DAT).

 

 

14 dicembre 2017. È la data in cui è stata definitivamente approvata dal Senato, con 180 voti a favore, 71 contrari e 6 astensioni, la legge sul testamento biologico titolata “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”. Questa dà diritto a dichiarare le proprie volontà al momento di fine vita, ovvero le cure o le non-cure cui una persona intende sottoporsi prima di lasciare la vita terrena. Perché ciò avvenga, è necessario compilare un documento, predisposto e scaricabile da diversi siti e associazioni da sempre attenti alla tematica, come ad esempio l’Associazione Luca Coscioni o la Fondazione Umberto Veronesi che va poi consegnato a organismi che possono tutelare le volontà dello scrivente e firmatario, facendone valere le volontà al momento opportuno.

Il biotestamento. È un diritto di tutti; lo possono redigere i cittadini maggiorenni capaci di intendere e di volere, dunque nel pieno delle facoltà mentali, intenzionati a esprimere in modo anticipato i trattamenti sanitari approvati dalla legge e accettabili secondo i propri principi etici e morali. Essendo un documento ufficiale, le DAT devono contenere obbligatoriamente almeno alcune informazioni:

  1. I dati anagrafici di chi scrive e firma il documento, quale sigillo delle proprie volontà.
  2. Il desiderio di essere eventualmente, o anche no, informati sul proprio stato di salute e sulle terapie da adottare o non adottare, anche in caso di malattia grave o inguaribile, secondo quanto sancisce la Costituzione, la Convenzione dei diritti dell'uomo, il codice di deontologia medica e il giuramento professionale dei medici.
  3. Le direttive. Sono la parte più importante del documento perché contengono in chiaro le volontà dello scrivente. A titolo di esempio, potrebbero esprime la richiesta di morte naturale, la più pacifica possibile, senza alcun accanimento terapeutico; di non intraprendere alcuna terapia o trattamento allo scopo di terminare la vita; di non tentare terapie sperimentali non scientificamente comprovate o altre che prolunghino inutilmente la vita come la respirazione assistita o la rianimazione cardio-polmonare. Ancora, possono indicare la volontà di essere sottoposti a terapie farmacologiche e/o ad altri trattamenti per eliminare dolore e le sofferenze fisiche, emotive, mentali e spirituali o, con il peggiorare delle condizioni di salute che non lasciano dubbi sull’exitus, di interrompere i trattamenti già iniziati per il prolungamento della vita, compresi la rianimazione cardio-polmonare, le trasfusioni di sangue, la terapia antibiotica, interventi chirurgici.
  4. La nomina di un fiduciario. Sarebbe importante che le volontà dello scrivente siano confermate e riconosciute da un fiduciario, che può essere un familiare o una persona non legata da vincoli giuridici e familiari, che appone la propria firma in calce alle stesse. Il fiduciario potrà così prendere decisioni in nome, per conto e nel rispetto di quanto contenuto nel testamento biologico, di concerto con il medico, per adempiere alle volontà del firmatario. Il fiduciario, in buona sostanza, ha il compito e la responsabilità di interpretare le DAT contenute nel biotestamento, anche in funzione dei cambiamenti o delle nuove opportunità offerte dalla ricerca scientifica, senza controvertire tuttavia i desideri dello scrivente/firmatario.
  5. La redazione. Il testamento biologico può essere vergato a mano, su appositi moduli, sia di pugno dello scrivente o ricorrendo a un notaio di fiducia che le redige sotto dettatura o, laddove non sia possibile scrivere per disabilità o altre cause, anche videoregistrato. Le DAT si possono rinnovare, modificare o revocare in ogni momento e non richiedono il pagamento di bolli o di altre tasse.
  6. L’autentica e la consegna. Essendo un documento ufficiale, il biotestamento va registrato. È possibile ricorrere a tre forme di autenticazione: un atto pubblico, redatto cioè con un funzionario pubblico designato o con un qualsiasi pubblico ufficiale, come un notaio; una scrittura privata autenticata da un funzionario pubblico designato dal Comune di residenza o da un qualsiasi pubblico ufficiale, ancora un notaio ad esempio, e poi custodita dal firmatario; una scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza che, se istituito, provvede all’annotazione in un apposito registro; una scrittura presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta.
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