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Zona rossa: in montagna solo nel proprio Comune. I chiarimenti del Cai

L'attività sportiva (nella quale rientra il trekking, come chiarito dalla circolare del Viminale del 16 ottobre scorso) è consentita "esclusivamente all'aperto e in forma individuale", solo all'interno del proprio Comune di residenza

Zona rossa: in montagna solo nel proprio Comune. I chiarimenti del Cai
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Zona rossa: in montagna solo nel proprio Comune. Lo ha chiarito il Cai che sottolinea che Il nuovo Dpcm del 3 novembre ha ulteriormente modificato in senso restrittivo le disposizioni, con ricadute anche sulla frequentazione della montagna. Infatti l’attività sportiva (nella quale rientra il trekking, come chiarito dalla circolare del Viminale del 16 ottobre scorso) è consentita «esclusivamente all’aperto e in forma individuale», solo all’interno del proprio Comune di residenza. Il divieto di spostamento all’interno del proprio Comune di residenza (salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) comporta poi l’oggettivo impedimento di operare all’interno delle sedi delle Sezioni del Cai, le cui attività devono ritenersi, in presenza, sospese.

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