Fino a quando è obbligatorio conservare le scritture contabili? Un tema delicato
I rischi, nel caso in cui non si rispetti la legge al riguardo, non sono pochi. L'avvocato Francesco Spirito mette in chiaro quel che dice la normativa

di Francesco Spirito
L’obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l’azienda non ha formalmente cessato l’attività, anche se manchino passività insolute. Viene meno solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.
Il principio, già di cristallina evidenza per effetto dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 1800/2024, la quale, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta, ha sottolineato come la violazione del precetto, che impone all’imprenditore la corretta tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili (art. 2114 cod. civ.), si configuri quale condotta sufficiente per l’integrazione del delitto.
Ma la mancata tenuta delle scritture contabili, cui spesso fa da paio la condotta omissiva circa la presentazione delle dichiarazioni previste dalle differenti discipline impositive (Ii.Dd., Iva e Irap), determina ulteriori e, se si vuole, ancor più gravi conseguenze per l’impresa, esponendola a sanzioni di matrice tributaria per i relativi inadempimenti e legittimando gli Organi di controllo (Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza) all’applicazione del metodo induttivo puro per la ricostruzione del reddito e del volume d’affari.
Ferme restando le “insuperabili” sanzioni formali per l’inadempimento del precetto (tanto in relazione agli obblighi di conservazione e tenuta delle scritture contabili, quanto in ragione delle omissioni dichiarative che, inevitabilmente, ne scaturiscono), resta da comprendere quanto “spuntata” risulti la difesa, in sede tributaria, del contribuente che si sia reso protagonista, anche per inattività dell’impresa, delle enucleate omissioni. Due sono le tematiche che infondo speranza: l’obbligo dell’Ufficio di procedere secondo le evidenze evincibili dalle banche dati in proprio possesso; la possibilità, non comprimibile, del contribuente di offrire la prova dell’inattività attraverso l’esibizione della documentazione bancaria a supporto e mediante ogni evidenza extracontabile che dimostri l’assenza di componenti reddituali e di operazioni imponibili ai fini Iva.