Risposte alle domande più comuni sul bail-in, ora che è in vigore

Come oramai sapranno bene tutti gli italiani dato il tanto parlare che se n’è fatto, dall’1 gennaio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il cosiddetto bail-in, ovvero lo schema ufficiale di risoluzione delle banche in dissesto studiato ai piani alti di Bruxelles e ora attivo anche nella normativa italiana. Visti i recenti fatti di cronaca, su tutti il salvataggio (quantomeno grossolano nella gestione) di Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti, con la cancellazione di ogni credito in mano ad azionisti e possessori di obbligazioni subordinate, non stupisce che i risparmiatori medi italiani siano alquanto preoccupati per il futuro delle loro finanze chiuse nei caveau bancari.
Va anche detto, però, che le versioni fino ad ora applicate del bail-in sono più che altro versioni modificate o attenuate dello stesso, che, almeno in Italia, non abbiamo ancora avuto modo (per fortuna) di vedere all’opera. Per questo è quanto mai utile capire quale sia il vero funzionamento di questo schema di risoluzione delle banche in dissesto. Lo ha fatto con precisione Mario Seminerio nel suo super-blog Phastidio.net. Seminerio, milanese laureato con il massimo dei voti presso l’Università Commerciale Bocconi, è una delle voci più importanti ed esperte del giornalismo italiano in tema di economia e finanza. Giornalista pubblicista, è stato editorialista di Libero Mercato, quotidiano diretto da Oscar Giannino, e collabora o ha collaborato con Liberal Quotidiano, Il Foglio, Il Fatto Quotidiano, Il Tempo, Linkiesta e Formiche.net.
[Mario Seminerio]
Seminerio spiega che, con una giusta informazione e qualche piccolo accorgimento, il bail-in può fare un po’ meno paura e il pericolo non è in realtà poi così elevato. Cosa succede, dunque, al risparmiatore medio italiano in caso di dissesto di una delle nostre banche? Uno dei modi migliori per avere risposte in merito è consultare il documento di Bankitalia dove sono riportati e sottolineati tutti i punti fondamentali della riforma, documento su cui si è basata proprio la sintesi fatta da Seminerio. Partiamo dalla base: cos'è il bail-in? In termini generici, è il processo attraverso cui vengono svalutate le azioni e i crediti allo scopo di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà, «o creare una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali».
Quando entra in azione? Bisogna poi capira quando il bail-in entra in azione. Questo processo si rende necessario nel momento in cui una banca entra in una fase di dissesto, ovvero «quando a seguito di perdite il valore delle attività si riduce e il capitale è azzerato». È quando si entra nella fase finale, ovvero la risoluzione dell’istituto o la creazione di una nuova banca (good bank), che l’autorità dispone il bail-in, permettendo quindi la creazione di un nuovo capitale attraverso la conversione di parte delle passività. In altre parole, le risorse finanziarie arrivano dai “vecchi” azionisti e creditori bancari, e non dai semplici contribuenti, che non si vedranno toccati i propri soldi.
Quali strumenti finanziari non vengono toccati? È fondamentale poi capire quali sono gli strumenti completamenti esclusi dall’applicazione del bail-in, cioè quelli che non possono essere svalutati né convertiti in capitale. Seminerio offre un elenco più che esaustivo: davanti a tutti ci sono i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100mila euro, seguiti dalle cosiddette “passività garantite” e dalle passività derivanti invece dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito. Seguono poi strumenti più “specifici” e meno noti al grande pubblico dei risparmiatori, quali le passività interbancarie con durata originaria inferiore a 7 giorni e quelle derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni. Chiudono l’elenco degli strumenti esclusi dall’applicazione del bail-in i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali, purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
E le obbligazioni senior? Consultando questa lista, si nota come non siano espressamente riportate le cosiddette obbligazioni senior, ovvero quelle ordinarie e che si differenziano da quelle subordinate che tanti dolori hanno provocato ai risparmiatori delle quattro banche salvate a dicembre dal governo. In realtà, come spiega Seminerio, ad essere escluse dal bail-in sono solamente le obbligazioni senior garantite, poiché rientranti nella macrocategoria delle passività garantite espressamente escluse dall’applicazione della misura.
Ci sono delle deroghe? Come spesso accade quando si fanno delle regole, è normale che ci siano anche delle deroghe. Le spiega il documento della Banca d’Italia:
«In circostanze eccezionali, quando l’applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità nazionali possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione che può intervenire nella misura massima del 5 percento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all’8 percento delle passività totali»
Come cerca di rendere un po’ più chiaro Seminerio, il bail-in si applica infatti almeno all’8 percento del totale del “lato destro” del bilancio bancario, cioè della somma delle passività della banca in dissesto. Il primo passo dopo il dissesto è quindi quello di agire su questo minimo 8 percento di passività.
Con quale ordine vengono colpiti gli investitori? Premesso ciò, il documento di Bankitalia offre anche una lista dei soggetti colpiti dal bail-in fino a concorrenza di almeno l’8 percento del totale del passivo della banca. In ordine, si tratta degli azionisti, dei detentori di altri titoli di capitale, di altri creditori subordinati, dei creditori chirografari, soggetti (fisici o giuridici) titolari di depositi per l’importo eccedente i 100mila euro e, infine, il Fondo di garanzia dei depositi, che è come se sostituisse nell’operazione i depositari protetti (quelli sotto i 100mila euro). Sono questi i soggetti che verranno colpiti dall’applicazione del bail-in, nell’ordine espressamente riportato qui sopra, «sino al raggiungimento di almeno l’8 percento del totale delle passività della banca». Da ciò si intuisce quindi il rischio per i possessori di obbligazioni subordinate. Ma quelli che invece sono in possesso di obbligazioni senior non garantite? Teoricamente anche loro possono essere vittime dell’applicazione del bail-in, ma ciò avverrà soltanto se l’aggressione ad azioni e debito subordinato risultasse insufficiente alla copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale della banca. Seminerio dà un consiglio a coloro che fossero in possesso di obbligazioni senior non garantite: calcolare a quanto ammonta il cuscinetto rappresentato dalle obbligazioni subordinate della banca. Se è maggiore o uguale all’8 percento delle passività, non c’è motivo di preoccuparsi, «a meno di dissesti così importanti da eccedere ampiamente la soglia minima dell’8 percento». Per questo motivo è decisamente utile anche saper scegliere la banca a cui affidare i propri risparmi o i propri investimenti (QUI vi avevamo dato qualche consiglio).
E i semplici depositari? La posizione di chi è in possesso di depositi in una banca in dissesto, è comunque messo meglio di chi ha obbligazioni (subordinate oppure senior non garantite) della stessa. Se il deposito non supera i 100mila euro non si pone nessun problema: i soldi sono salvi. Se invece siete persone fisiche con depositi superiori ai 100mila euro, potete star tranquilli fino a che gli strumenti finanziari aggrediti sono sufficienti a coprire le perdite e ricostituire il capitale della banca. Se invece gli strumenti finanzia non bastassero, l’unica possibilità di essere esclusi dal bail-in è una deroga, così esposta dal documento della Banca d’Italia: «I depositi al dettaglio eccedenti i 100mila euro possono essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8 percento del totale delle passività».