Il contesto storico e le conseguenze

La trattativa Stato-mafia spiegata passo dopo passo

La trattativa Stato-mafia spiegata passo dopo passo
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Venerdì 26 settembre la Corte d’Assise di Palermo ha stabilito che il Presidente della Repubblica dovrà deporre come testimone nel processo sulla “trattativa Stato-mafia”. Giorgio Napolitano riceverà la Corte e gli avvocati del processo in un’udienza a porte chiuse al Quirinale, come previsto dall’articolo 205 del codice di procedura penale.

Il processo per la “trattativa Stato-mafia” dura da anni e prende le mosse dall’ipotesi investigativa per cui, all’inizio degli anni Novanta, ci sarebbe stata una negoziazione fra lo Stato italiano e Cosa nostra finalizzata a bloccare le stragi degli anni 1992-1993. Si tratta di una vicenda storico-politica molto complessa ed ambigua; questi i punti fondamentali.

Il maxi-processo e le stragi. Il 30 gennaio 1992 si concludeva il “maxiprocesso”. La Corte di Cassazione confermava, infatti, la condanna all’ergastolo di Totò Riina e di molti altri capi mafiosi. Veniva così messa in crisi - anche a livello simbolico - la tradizionale impunità dei boss della mafia. La reazione di Cosa nostra fu immediata e durissima. Nel giro di pochi mesi vennero assassinati il deputato andreottiano Salvo Lima (marzo 1992), considerato l’anello di congiunzione fra mafia e politica, e l’imprenditore Ignazio Salvo (17 settembre 1992). I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che del maxiprocesso erano stati gli artefici, furono uccisi nel maggio (strage di Capaci) e nel luglio (strage di via d’Amelio) dello stesso anno. Ancora, vennero organizzate e portate a compimento la Strage di via dei Georgofili a Firenze (27 maggio 1993), di via Palestro a Milano (27 luglio 1993) e di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro a Roma (28 luglio 1993).

I negoziati Stato-mafia. Secondo l’ipotesi accusatoria dei magistrati, tali omicidi facevano parte di un ampio programma stragista ideato e – in parte –, realizzato da Cosa nostra, al fine di mettere in ginocchio le istituzioni. L’obiettivo era duplice: ottenere un “ammorbidimento” della strategia di contrasto della criminalità mafiosa e, più in generale, stipulare un nuovo “patto di convivenza” fra Stato e Mafia. È in questo contesto che, secondo la prospettazione accusatoria dei pubblici ministeri, Calogero Mannino, uno dei politici finiti nel mirino dei mafiosi, si sarebbe rivolto al maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli chiedendogli di chiamare in causa il ROS – il Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri – di cui era comandante Antonio Subranni. Guazzelli finì assassinato subito dopo. A quel punto Mario Mori, che nel Ros dirigeva il reparto criminalità organizzata, avrebbe avviato una serie di colloqui con l’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino chiedendogli di fungere da intermediario per una trattativa con i boss Totò Riina e Bernardo Provenzano. Sarebbe partita così, dunque, una lunga negoziazione fra lo Stato e la mafia.

L’ammorbidimento dell’articolo 41bis. La trattativa avrebbe avuto ad oggetto la cessazione della stagione stragistica in cambio di un “ammorbidimento” delle misure anti-mafia. Fra le richieste di Cosa nostra ci sarebbe stata, in particolare, quella dell’attenuazione delle misure detentive di cui all’articolo 41bis dell’Ordinamento Penitenziario. A seguito della strage di Capaci del 1992, infatti, tale norma era stata modificata con l’aggiunta di un secondo comma che prevedeva “carcere duro” ed isolamento per i detenuti accusati di appartenere ad organizzazioni criminali ed era stata immediatamente applicata ad oltre 400 detenuti mafiosi. Il fine era quello di ostacolare le comunicazioni degli stessi con l’esterno, così da evitare il verificarsi di delitti e garantire la sicurezza e l’ordine pubblico anche fuori dalle carceri. Nel novembre del 1993 a 334 mafiosi detenuti secondo il 41bis la normativa non venne più applicata, fatto che viene interpretato dall’accusa come una prova del cedimento da parte dello Stato alle intimidazioni di Cosa nostra.

Il processo in corso sulla trattativa Stato-mafia. Il processo sulla presunta “trattativa” è di competenza della Corte d’Assise di Palermo. La prima udienza si è tenuta il 27 maggio 2013, la prossima sarà il 2 ottobre. Attualmente il processo si trova alla fase dibattimentale: si stanno acquisendo le prove ed esaminando i testimoni.

Gli imputati sono dieci. Quattro capi mafia: Totò Riina, Bernardo Provenzano (stralciato per motivi di salute), Antonino Cinà e Leoluca Bagarella. Un pentito, Giovanni Brusca. Tre ufficiali del Ros: il generale Antonio Subranni, il capitano Giuseppe De Donno, il colonnello Mario Mori. Due politici, l’ex ministro Calogero Mannino (processato a parte col rito abbreviato) e l’ex senatore Marcello Dell’Utri. Il capo di accusa è il concorso nel reato di «violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato» (combinato disposto degli articoli 338 e 110 del codice penale). Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste il reato di “trattativa”. Imputati sono anche Massimo Ciancimino, uno dei testi principali dell’accusa, che risponde anche di concorso esterno in associazione mafiosa e calunnia e Nicola Mancino, ministro dell’Interno all’epoca dei fatti e accusato di falsa testimonianza.

Ciancimino e Brusca, quelli che hanno “parlato”. L’impianto accusatorio si basa, per gran parte, sulle testimonianze di Massimo Ciancimino (figlio di Vito Ciancimino) e Giovanni Brusca. Sono stati loro a parlare, infatti, del cosiddetto “papello”, il documento che conterrebbe le dodici richieste avanzate da Cosa Nostra allo Stato in cambio della cessazione delle stragi e ad indicare il Ministro Mancino quale termine ultimo degli accordi. È dubbia però l’attendibilità di tali testimonianze. Massimo Ciancimino, infatti, nell’ambito dello stesso processo, risponde dell’imputazione di calunnia per aver falsificato un documento sull’ex capo della polizia Gianni De Gennaro ed i ricordi di Brusca sono “progressivi”, in quanto la sua versione si è man mano evoluta nel corso degli anni e degli interrogatori.

Che cosa c'entra Napolitano. L’oggetto principale della testimonianza del Capo dello Stato è rappresentato da alcune frasi scritte da Loris D’Ambrosio – consigliere giuridico del Quirinale deceduto nel luglio del 2012 – in una lettera del 18 giugno 2012 indirizzata a Giorgio Napolitano. In un passaggio della lettera, infatti, D’Ambrosio esprimeva il «timore» di essere stato considerato «solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi nel periodo tra il 1989 e il 1993», quando era in servizio all’Alto Commissariato Antimafia.

Il Capo dello Stato, nello scorso novembre, aveva inviato una lettera al Presidente della Corte d’Assise palermitana nella quale diceva di non aver avuto «ragguagli» o «specificazioni» da D’Ambrosio riguardo ai quei timori e, pertanto, di non avere «da riferire alcuna conoscenza utile al processo». Ciononostante, il collegio ha ritenuto di dover ugualmente raccogliere la testimonianza di Napolitano che verrà resa al Colle alla presenza dei soli pubblici ministeri e difensori. Infatti, l’articolo 205 del codice di procedura penale prevede tassativamente che il capo dello Stato debba essere sentito dai magistrati nel luogo dove svolge le proprie funzioni.

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