Il ragazzo bergamasco e gli altri che fanno concorrenza alla SIAE
La Siae è la Società Italiana che si occupa di tutelare il diritto d’autore, ma per molti è solo una tassa da pagare e un impedimento alla realizzazione di manifestazioni culturali ed eventi. A Bergamo, in città e provincia, sono 1099 gli associati iscritti in qualità di autori e 42 gli editori. 86 sono invece i mandanti incaricati di controllare che gli oneri Siae vengano regolarmente versati durante concerti, spettacoli, videoproiezioni e per gli utilizzi delle opere poste sotto tutela.
Spesso si scatenano contrasti, soprattutto per la mancanza di chiarezza e per le notizie che circolano sui media circa le alternative al pagamento degli oneri Siae. Una delle ultime notizie in merito riguarda la realtà Soundreef, che ha tutte le carte in regola per fare concorrenza alla Società Italiana del Diritto d'Autore.
È infatti sentenza di oggi, 15 ottobre 2014, quella del Tribunale di Milano, che delibera «la piena legittimità della condotta Soundreef», in risposta ad una contestazione aperta da una cantautrice e dalla radio Ros&Ros, secondo la quale l’operato di Soundreef rappresentava una violazione dell’esclusiva SIAE, nonché un caso di concorrenza sleale. Per ben due volte, sia nella prima che nella seconda fase cautelare, il Tribunale ha respinto le censure poste all’operato di Soundreef: «Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita [...]. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza».
Alessandro Baldi, VENDITE
Davide d’Atri, FOUNDER
Francesco Danieli, Co-Founder
Francesco Pasti, BOARDS OF DIRECTORS
Hannah Boothby, COMUNICAZIONE
Rob Gilbert, UK Sales Manager
Siniša Valentić, SVILUPPATORE CAPO
I ragazzi di Soundreef (c'è anche un bergamasco). A sei anni fa risale la decisione della Comunità Europea di liberalizzare la gestione dei diritti musicali, permettendo una concorrenza internazionale del settore; gli Stati europei sono stati invitati, entro aprile 2016, a rivedere la propria legislatura in materia di diritto d’autore. Ma, qui sta il primo inghippo, perché il governo italiano ha deciso di continuare ad affidare in esclusiva alla Siae la salvaguardia dei diritti di autori ed editori.
Per questo motivo, due italiani, Davide Datri e Francesco Danieli, in Inghilterra da anni per motivi di studio, hanno deciso di aprire Soundreef, che alla Siae fa concorrenza internazionale. È un bergamasco, Lucian Beierling, a curare la gestione delle licenze per gli eventi dal vivo in Italia (settore dell’azienda lanciato a maggio 2014). Classe 1982, Lucian lascia Londra - dov'è nato - a dieci anni, per tornare, con la mamma bergamasca, nel capoluogo orobico. Frequenta il liceo Sant'Alessandro e, dopo la laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano e una breve esperienza per Cisalfa, inizia a lavorare per Split Gigs, una piattaforma internazionale di scambio date per concerti ed eventi dal vivo (per loro cura il mercato inglese). Da maggio 2014, la collaborazione con Soundreef. Una cosa bella: nella foto qui sopra sta cantando, dato che è il front man dei 1st Class Passengers.
Che cos'è Soundreef. Soundreef autorizza le aziende all'utilizzo di musica per conto dei propri associati ed è diventata in poco tempo una delle aziende più avanzate ed efficienti d'Europa per quanto riguarda la gestione dei diritti musicali. Oltre a rilasciare autorizzazioni per l'utilizzo di musica, recupera e ripartisce royalty per conto di autori, compositori, editori ed etichette, garantendo un'alternativa, in Italia, alla SIAE e SCF. I numeri le danno ragione. Dal 2011 fornisce musica di sottofondo a supermarket, centri commerciali, ristoranti, negozi di elettronica, mobilifici e altro. È diffusa in 11 Paesi nel mondo e paga royalty per oltre 170.000 canzoni. Solo in Italia si sono già affidati a loro gruppi come Interdis, Toys Giochi Preziosi, Unes a Milano, Prix Discount nel Veneto. Dal 6 maggio scorso aiutano gli artisti a raccogliere le royalty relative ai loro concerti con registrazione gratuita online, richiesta e rilascio online del permesso per lo spettacolo, programma musicale digitale pre-compilato online e un risparmio rispetto alle licenze SIAE dal 20 percento al 50 percento con assistenza legale gratuita.
DIECI DOMANDE SULLA SIAE
Realtà come queste fanno discutere e attirano l'attenzione di artisti e organizzatori perché, soprattutto in Italia, la Siae è un ente che tende ancora a presentarsi come una realtà burocraticamente artificiosa. Spesso l'onere da versare è considerato troppo alto e le risposte date dai vari uffici sul territorio non sempre concordano. Per capire come funziona la Siae e per chiarire alcune questioni care agli organizzatori abbiamo rivolto alla sede nazionale 10 domande.
1 - Quali eventi rientrano nel pagamento Siae e quali ne sono esclusi? Esistono delle opere non soggette a Siae? Perché la Siae si paga anche per un matrimonio o una festa privata?
La Siae va pagata tutte le volte in cui si usano opere tutelate dalla legge sul Diritto d’Autore (opere creative di carattere letterario, musicale, artistico, architettonico, teatrale, cinematografico e qualunque ne sia il modo o la forma di espressione). Non può esserci una distinzione tra eventi rientranti o meno nel Diritto d’Autore: il discrimine è se sono utilizzate o meno opere tutelate, indipendentemente da come viene denominato, illustrato o presentato un evento.
Aggiungiamo che, in caso di dubbio, come per l’improvvisazione musicale, è utile procedere con la richiesta di autorizzazione alla Siae e successivamente dimostrare che lo spettacolo o concerto non ha eseguito opere tutelate dal diritto d’autore.
Altra cosa è l’uso di opere di pubblico dominio. La tutela garantita dal sistema autorizzazione-versamento, infatti, dura per tutta la vita dell’autore e per ulteriori 70 anni dopo la sua morte, dopodiché l’opera diviene di pubblico dominio; tutti possono liberamente utilizzarla senza chiedere la preventiva autorizzazione e senza dover versare compensi.
I compensi per diritto d’autore sono dovuti anche per una festa privata perché la legge sul diritto d’autore esclude dagli obblighi previsti solo gli usi di opere nell’ambito della «stretta cerchia familiare».
2 - Borderaux rosso e bordeaux blu. Quali sono le differenze? Cosa succede se sbaglio la compilazione?
Il rosso è per le esecuzioni dal vivo di musica leggera, mentre il blu è per i concerti di musica classica o jazz. C'è inoltre il modello per le esecuzioni con musica preregistrata.
La finalità di tali borderaux (o programmi musicali) è di ripartire agli autori i compensi versati dagli organizzatori. L'errata compilazione del programma musicale rende difficoltosa, quando non impossibile, l'attribuzione agli aventi diritto del relativo compenso e comporta l'esclusione delle composizioni dalla ripartizione dei diritti penalizzando gli autori. Per questo sono previste sanzioni per l'errata compilazione.
3 - Quant’è il contributo Siae per i diversi casi?
La determinazione del compenso per diritto d'autore dipende soprattutto dalla tipologia di utilizzo dell’opera. Ma dipende anche dalla natura del soggetto organizzatore (se organizzatore professionale o meno, se operante nel mondo del no profit ecc.). Varia anche se l’evento è gratuito o meno.
Poiché le variabili sono notevoli, faremo un piccolo esempio: per una festa di matrimonio con 100 invitati, il compenso per diritto d'autore previsto è di 106,10 euro mentre per una ditta che voglia mettere un sottofondo musicale di attesa telefonica si paga 114,10 euro annue fino a 10 linee.
4 - Esiste ancora la modalità concertino per cui sotto le 50 persone si paga un contributo ridotto?
Compensi ridotti per partecipanti sino a 50 persone sono previsti solo per gli spettacoli teatrali.
5 - Esistono delle formule di abbonamento nel caso in cui si vogliano organizzare più eventi durante l’anno? Ovvero è possibile che il locale o l'Associazione pattuisca un forfait Siae come fanno radio e discoteche per l'intero anno?
No. I criteri di calcolo dei compensi sono uguali per tutti e definiti da accordi nazionali con le associazioni di categoria. Questo perché la SIAE è Ente Pubblico a base associativa e agisce in esclusiva sul territorio italiano nell’intermediazione tra utilizzatori e autori. Deve, pertanto, osservare l’obbligo a contrarre parità di trattamento a parità di condizioni (art. 2597 c.c.). Non può esservi, quindi, trattativa privata caso per caso: vanno applicati i criteri e le formule definite a livello nazionale. Abbonamenti annuali forfetari sono previsti ad esempio per la c.d. “musica d’ambiente”, ossia la utilizzazione di apparecchi radio, TV, lettori ecc. in negozi di vendita.
Per le altre manifestazioni, in genere, si fa riferimento a ciascun evento.
Inoltre, le emittenti radiotelevisive e le discoteche non hanno un forfait per l’intero anno: le prime versano acconti mensili-bimestrali salvo conguaglio sui dati di bilancio. Le seconde, se organizzazioni professionali, possono liquidare i compensi sulla base si di un forfait, ma giornaliero: il versamento dei compensi è effettuato ogni quindici giorni.
6 - Esistono realtà che sono agevolate nel pagamento del contributo Siae?
Solo per le realtà no profit sono previste agevolazioni per il riconoscimento del loro apporto sociale.
7 - Quanto tempo prima occorre avvisare di un evento artistico/musicale per pagare la Siae?
In generale possono distinguersi due momenti. Il primo è quello dell’autorizzazione ad utilizzare opere tutelate dal diritto d’autore; in altri termini chi organizza eventi deve, prima dell’evento, chiedere l’autorizzazione agli sportelli SIAE.
Il secondo è quello del versamento dei compensi dovuti agli autori-aventi diritto per l’utilizzazione delle opere. Qui nasce un’ulteriore distinzione. Se l’evento è gratuito il versamento del compenso è anticipato rispetto all’evento e coincide con il rilascio dell’autorizzazione. Se l’evento è a pagamento il versamento dei compensi è successivo. In particolare, entro 5 giorni se si tratta di un evento occasionale, o due volte al mese se sono eventi continuativi.
8 - Se non si paga la Siae a quanto ammonta la multa? È possibile pagare la quota il giorno seguente al concerto senza ulteriori oneri? In caso di recidiva cambia qualcosa?
La legge prevede una serie di azioni (penali, civili e amministrative) a tutela del Diritto d’Autore, con una serie di innovazioni introdotte in particolare dalla L. 248/2000. Non è possibile pagare a posteriori per un evento gratuito, è obbligatorio per un evento a pagamento. Restando in ambito civile, sono previste maggiorazioni per i ritardati pagamenti: nessuna ulteriore penalizzazione è prevista per casi di recidiva.
9 - Chi si deve interessare al pagamento Siae: l’organizzatore o l’artista?
L'organizzatore.
10 - Chi controlla e come? Gli ispettori SIAE sono investiti di alcuni poteri della polizia tributaria. Cosa significa?
Gli ispettori hanno un rapporto di lavoro diretto con Siae. Nello svolgimento dei controlli sono inquadrabili nella figura dell’Incaricato di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) con obblighi e responsabilità propri del Pubblico Ufficiale.
Ciò comporta il potere d’accesso nel locali di spettacolo ed intrattenimento o nei luoghi dove avvengono le utilizzazioni di opere per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo legati alla utilizzazione delle opere. Nell’ambito tributario, la Siae coopera con l’Agenzia delle Entrate al controllo dello svolgimento delle attività di spettacolo e di intrattenimento sia al fine di acquisire e reperire elementi utili all’accertamento dell’IVA e dell’Imposta sugli intrattenimenti, sia al fine di reprimere violazioni (lotta all’evasione fiscale). Questo significa che, in sinergia con le forze dell'ordine e la pubblica amministrazione, la Siae collabora per monitorare e garantire la regolarità delle attività di spettacolo e intrattenimento. Ma significa anche che Siae si muove nella logica dello sportello unico nel mondo dello spettacolo ed intrattenimento: gli organizzatori hanno con Siae un unico punto di riferimento tanto per gli obblighi legati tanto al Diritto d’Autore, quanto a quelli di natura tributaria.
Aggiungiamo chE manca ad oggi una tabella o un vademecum sul sito ufficiale della Siae consultabile dagli organizzatori e capace di sintetizzare, caso per caso, l’ammontare degli oneri da versare e rimane vero che per capire, per esempio, se la “consumazione obbligatoria” è considerata dalla Siae un biglietto d’ingresso, non si può fare altro che rivolgersi all’ufficio di competenza, l’unico in grado di rilasciare l’autorizzazione e calcolare l’importo dovuto.