La decisione

Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso dell'Udinese, regolare il 6-2 per l'Atalanta

Rigettate le richieste del club friulano, secondo cui la sfida si sarebbe dovuta ripetere perché giocata in una situazione non paritaria

Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso dell'Udinese, regolare il 6-2 per l'Atalanta
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Mentre impazza il calciomercato (con Gosens che sembra sempre più vicino al trasferimento all'Inter), dal Giudice Sportivo arriva il verdetto riguardante la partita Udinese-Atalanta finita 6-2 per i nerazzurri. I friulani, infatti, avevano presentato ricorso mettendo in dubbio la validità della partita, giocatasi a inizio anno in un momento in cui il club bianconero era falcidiato da numerosi casi Covid, tant'è che soltanto pochi giorni prima era stata l'Asl friulana a bloccare il club, prima che la Lega di Serie A vincesse il ricorso contro i provvedimenti delle varie autorità sanitarie regionali.

Come ci si aspettava, il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso e confermato il 6-2 atalantino. L'Udinese chiedeva l'annullamento del risultato e la ripetizione della gara, che riteneva «falsata» dalla disparità di preparazione che le due società avevano avuto in vista della sfida: fino all'8 gennaio, giorno antecedente alla partita, infatti, i giocatori bianconeri non avevano praticamente potuto allenarsi a causa dello stop imposto dalla locale Asl. Al fianco dell'Atalanta, si è schierata di Lega di Serie A, che in una memoria ha ricostruito gli eventi, riaffermato le regole e chiesto il rigetto del ricorso.

Il giudice Gerardo Mastrandrea afferma «che la gara in questione, omologata da questo Giudice, risulta essersi disputata, per quanto dal medesimo sindacabile, secondo i canoni della più completa regolarità, avuto riguardo anche alle prescrizioni minime delle Regole fondamentali del Giuoco del Calcio (in particolare la Regola 3) sul numero dei calciatori e la composizione delle squadre. La gara è stata poi regolarmente portata a termine, come da referto arbitrale del Direttore di gara designato. Né invero possono trovare ingresso, in senso inficiante della regolarità medesima della gara, considerazioni sul presunto squilibrio tecnico che sarebbe derivato dalla mancata preparazione o dalle assenze causa Covid (assenze che hanno afflitto di certo non solo la squadra reclamante)».

Infine, il dott. Mastrandrea sottolinea come il richiamo all'art. 48 delle NOIF invocato dall'Udinese, norma secondo la quale «in tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica» è inapplicabile al caso di specie, perché la norma non può tradursi «come invece vorrebbe la ricorrente - sottolinea il Giudice Sportivo -, in un presunto "diritto" a schierare la migliore formazione possibile, che nella specie sarebbe stato leso dalla "imposizione" a giocare. Interpretazione che porterebbe alle conseguenze paradossali di poter contestare ogni gara disputata, anche a fronte di una sola assenza nella compagine di riferimento».

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